NEONATA MORTA DOPO IL PARTO: SENTENZA CONTRO L'INFERMIERE, CASS.PEN.,SEZ.I, SENTENZA N°43565 DEL 24/10/2013
"La vita autonoma del feto
incomincia con la rottura del sacco che contiene il liquido amniotico
e si raggiunge nel momento iniziale del travaglio allorché il feto
non è ancora autosufficiente". Così recita la sentenza 24
ottobre 2013, n. 43565 della Prima Sezione Penale della Corte di
Cassazione.
Il caso, secondo quella che era l'ipotesi
accusatoria, vedeva u'infermiere presso l'AUSL di Viterbo, tramite
falsificazione di prescrizione medica del farmaco "Cytotec",
procurare ad una donna detto medicinale, che, una volta ingerito, ne
aveva accelerato il parto al settimo mese di gravidanza. In seguito
aveva cagionato, assieme alla partoriente, la morte della neonata,
subito dopo il parto, avvenuta per sofferenza fetale/neonatale su
base ipoannossica, in attuazione del comune piano di sopprimere la
neonata, bisognosa di assistenza e cure per il parto prematuro
provocato, facendole mancare ogni soccorso.
Il Procuratore della Repubblica, nel
ricorrere per Cassazione ha richiamato la giurisprudenza di
legittimità al riguardo, evidenziando che la vita autonoma del feto
inizia con la rottura del sacco che contiene il liquido amniotico e
si raggiunge nel momento iniziale del travaglio, allorché il feto
non è ancora autosufficiente.
La morte intervenuta, secondo il
consulente, nella fase intra-peri-partum era, dunque, coerente con
l'ipotesi accusatoria di omicidio volontario riconducibile
all'accordo criminoso tra l'infermiere e la donna per accelerare
farmacologicamente il parto, determinare la nascita di un feto in
sofferenza, e non impedirne la morte facendogli mancare le cure e
l'assistenza necessarie alla sopravvivenza.
"L'assenza di segni polmonari di
avvenuta respirazione, rilevata dal consulente, non contrasterebbe
col fatto che la morte si era verificata nella fase del parto; lo
stesso consulente, infatti, aveva indicato i segni di vita del feto
per la riscontrata presenza, sulla vittima, di "una circoscritta
area di imbibizione ed ematosa del tegumento cranico in regione
parietale sinistra (tumore da parto), oltre che di petecchie
polmonari e cardiache significative dello stato di vita del bambino".
Secondo gli ermellini, la
contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza emerge con
evidenza dal testo della stessa, la quale colloca la morte del feto
nelle ultime fasi del parto o immediatamente dopo l'espulsione,
accreditandone quindi la vitalità anche per la riscontrata presenza
di "petecchie polmonari e cardiache significative dello stato di
vita della bambina"; non può essere accolta la tesi
dell'imputato il quale sostiene, invece, che il feto fosse già morto
prima del parto per mancanza di segni polmonari di avvenuta
respirazione e assenza di pianto non avvertito dalla madre, senza
valutare la compatibilità di tali elementi a favore della vitalità
della neonata, seppure non autosufficiente e sofferente per il parto
prematuramente indotto.
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