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NEONATA MORTA DOPO IL PARTO: SENTENZA CONTRO L'INFERMIERE, CASS.PEN.,SEZ.I, SENTENZA N°43565 DEL 24/10/2013




"La vita autonoma del feto incomincia con la rottura del sacco che contiene il liquido amniotico e si raggiunge nel momento iniziale del travaglio allorché il feto non è ancora autosufficiente". Così recita la sentenza 24 ottobre 2013, n. 43565 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso, secondo quella che era l'ipotesi accusatoria, vedeva u'infermiere presso l'AUSL di Viterbo, tramite falsificazione di prescrizione medica del farmaco "Cytotec", procurare ad una donna detto medicinale, che, una volta ingerito, ne aveva accelerato il parto al settimo mese di gravidanza. In seguito aveva cagionato, assieme alla partoriente, la morte della neonata, subito dopo il parto, avvenuta per sofferenza fetale/neonatale su base ipoannossica, in attuazione del comune piano di sopprimere la neonata, bisognosa di assistenza e cure per il parto prematuro provocato, facendole mancare ogni soccorso.

Il Procuratore della Repubblica, nel ricorrere per Cassazione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità al riguardo, evidenziando che la vita autonoma del feto inizia con la rottura del sacco che contiene il liquido amniotico e si raggiunge nel momento iniziale del travaglio, allorché il feto non è ancora autosufficiente.

La morte intervenuta, secondo il consulente, nella fase intra-peri-partum era, dunque, coerente con l'ipotesi accusatoria di omicidio volontario riconducibile all'accordo criminoso tra l'infermiere e la donna per accelerare farmacologicamente il parto, determinare la nascita di un feto in sofferenza, e non impedirne la morte facendogli mancare le cure e l'assistenza necessarie alla sopravvivenza.

"L'assenza di segni polmonari di avvenuta respirazione, rilevata dal consulente, non contrasterebbe col fatto che la morte si era verificata nella fase del parto; lo stesso consulente, infatti, aveva indicato i segni di vita del feto per la riscontrata presenza, sulla vittima, di "una circoscritta area di imbibizione ed ematosa del tegumento cranico in regione parietale sinistra (tumore da parto), oltre che di petecchie polmonari e cardiache significative dello stato di vita del bambino".

Secondo gli ermellini, la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza emerge con evidenza dal testo della stessa, la quale colloca la morte del feto nelle ultime fasi del parto o immediatamente dopo l'espulsione, accreditandone quindi la vitalità anche per la riscontrata presenza di "petecchie polmonari e cardiache significative dello stato di vita della bambina"; non può essere accolta la tesi dell'imputato il quale sostiene, invece, che il feto fosse già morto prima del parto per mancanza di segni polmonari di avvenuta respirazione e assenza di pianto non avvertito dalla madre, senza valutare la compatibilità di tali elementi a favore della vitalità della neonata, seppure non autosufficiente e sofferente per il parto prematuramente indotto.





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