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Infermieri Asl Pescara vincono causa: "riconosciuti 20 minuti per indossare il camice"

PESCARA. Con diverse sentenze dell'ottobre 2015 contro la ASL di Pescara, gli uffici legali della CISL FP di Pescara hanno ottenuto, dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara, l'accoglimento e quindi la fondatezza delle ragioni degli Operatori Sanitari iscritti alla Cisl Funzione Pubblica che reclamavano i giusti tempi di vestizione e vestizione delle divise da lavoro calcolati in 20 minuti giornalieri, ovvero 10 minuti prima e 10 minuti dopo la fine del normale turno.

Il Giudice, nelle sentenze, ha riconosciuto a tutti gli effetti “lavoro effettivo” quello che comunque impone al lavoratore anche i “periodi di mera attesa” e “quelli nei quali non sia richiesto al lavoratore un'attività assorbente” bensì il semplice essere a disposizione costante del datore di lavoro.

Peraltro, la stessa ASL di Pescara è stata condannata al risarcimento retroattivo delle somme relative ai 20 minuti per il “tempo divisa” con decorrenza a ritroso di 5 anni dalla data di notifica all'Azienda del ricorso introduttivo.

La CISL FP di Pescara, nell'esprimere soddisfazione per «il brillante risultato ottenuto» a vantaggio dei propri associati, fa presente che questo costituisce solo il primo pacchetto di sentenze che coinvolge un primo gruppo di Operatori sanitari, mentre ulteriori identici ricorsi che coinvolgono circa 70 altri lavoratori sono ancora pendenti e dai quali ci si attende un verosimile identico risultato.

Nei mesi scorsi anche a Chieti gli infermieri si erano visti riconoscere i 20 minuti per turno come orario di lavoro per tutti coloro che devono indossare una divisa per lavorare in ospedale.

In quel caso la sentenza affermava che: «non è contestabile che il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro (camice), per intuibili ragioni di igiene, negli stessi ambienti dell'Azienda - e non ovviamente da casa - prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo i relativi turni di lavoro».

Anche la Cassazione ha avuto modo di chiarire che, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (e quindi anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, «e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito».

Fonte: http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=6&articleid=57421831&source=facebook


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