Informazioni Sanitarie: a chi competono
Analizziamo i punti salienti del decreto.
“Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente. “
Secondo l'elenco del Ministero della Salute sono professioni sanitarie:
Farmacista
Medico chirurgo
Odontoiatra
Veterinario
Psicologo – Psicoterapeuta
Infermiere
Ostetrica /o
Infermiere Pediatrico
Podologo
Fisioterapista
Logopedista
Ortottista – Assistente di Oftalmologia
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
Terapista Occupazionale
Educatore Professionale
Sulle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione, pur citate dal Ministero, è presumibile che sussistano delle discordanze interpretative da parte dell'Azienda o del Giudice.
Divergenze possono nascere anche sulla frase "sanitario che lo cura".
La "cura" perà non è necessariamente farmacologica o chirurgica, e quindi di esclusiva competenza medica.
La "cura" è anche l'assistenza, che è pura responsabilità e competenza nostra.
Se l'utente è stato quindi tenuto all'oscuro, o gli è stata comunicata una patologia diversa, senza motivazioni dimostrabili, la struttura è in errore.
La comunicazione della situazione sanitaria non può prescindere però da alcuni elementi:
analisi completa della documentazione sanitaria
valutazione del grado di autonomia decisionale dell'utente
valutazione dello stato emotivo dell'utente
confronto con il resto dell'equipe
Le informazioni fornite non devono inoltre essere di competenza esclusiva di un'altra figura professionale sanitaria. Se viene illustrato al paziente per filo e per segno tutto il percorso fisioterapico, asd esempio, viene compiuto un illecito. E' possibile utilizzare termini generici, nel caso.
Come è sempre opportuno dedicare molto tempo alla comunicazione, utilizzare termini semplici e comprensibili, adattando il linguaggio al grado di comprensione e scolarizzazione dell'utente, lasciargli molto spazio per le domande o i chiarimenti.
Molto spesso i dati sanitari vengono comunicati ai familiari e non all'utente.
Oltre a violare la normativa sovraesposta in questo caso si entra in contrasto anche con la normativa sulla privacy, Legge delega n. 127/2001, la quale prevede, per i suddetti dati, la comunicazione soltanto all'interessato, a chi da lui delegato e ai familiari soltanto in caso di non possibilità del'utente di comprenderli o valutarli (utenti in coma, in stato di incoscienza, affetti da malattie psichiatriche o neurologiche invalidanti, ecc. ecc.).
Legato a questi temi è anche il “consenso informato”. Quest'ultimo è di competenza di ogni sanitario, per l'area di interesse, ma resta la necessità di essere in forma scritta solo per gli interventi del medico. E' quindi una sua responsabilità la compilazione del modulo, la corretta comunicazione e l'accertamento del consenso da parte dell'utente.
Nel caso degli infermieri è quindi sufficiente un consenso verbale all'effettuazione delle manovre e tecniche di nostra competenza.
A cura di AILF
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