Associazioni no-profit nel trasporto sanitario: ecco una sentenza dalla Corte di giustizia Europea
Novità
importanti stanno arrivando in questi giorni dalle stanze della Corte di Giustizia
Europea, da non dimenticare l’ultima sentenza sulla stabilizzazione dei precari
della scuola con 36 mesi di servizio, che potrebbe anche interessare il
personale sanitario (CLICCA PER L'ARTICOLO). Leggiamo ora la sentenza relativa
all’autorizzazione da parte dei Giudici Europei di poter effettuare trasporto
sanitario di urgenza ed emergenza senza gara d’appalto agli enti no-profit, una
vittoria importante come sottolinea Fabrizio Pregliasco, presidente di Anpas
Liguria.
Corte di
giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 173/14
Lussemburgo, 11
dicembre 2014
Sentenza nella
causa C-113/13
Azienda
sanitaria locale n. 5 "Spezzino" e a. / San Lorenzo
società cooperativa sociale e a.
I servizi di trasporto sanitario di urgenza possono
essere attribuiti in via prioritaria e con affidamento diretto alle
associazioni di volontariato
A tal fine il
sistema deve effettivamente contribuire al perseguimento degli obiettivi di
solidarietà ed efficienza di bilancio
La direttiva
2004/18/CE sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
di servizi1 si applica agli appalti pubblici il cui valore è pari o superiore a
determinate soglie (EUR 193 000 per la maggior parte degli appalti di servizi).Il diritto italiano2 riconosce la funzione delle associazioni di volontariato, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario nazionale, e disciplina il loro apporto tramite accordi quadro e convenzioni conclusi a livello regionale3.
Nel 2010 la Liguria ha concluso un accordo quadro con varie associazioni nazionali di pubblica assistenza4 che rappresentano le associazioni locali di volontariato, al fine di regolamentare i rapporti fra le aziende sanitarie ed ospedaliere e dette associazioni. In applicazione dell’accordo quadro in parola l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 ha stipulato convenzioni per il trasporto sanitario di urgenza ed emergenza con le associazioni aderenti all’ANPAS senza gara d’appalto. Le cooperative San Lorenzo e Croce Verde Cogema hanno quindi chiesto l’annullamento di tali convenzioni.
Adito con ricorso in tale causa, il Consiglio di Stato chiede alla Corte di giustizia se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e di concorrenza ammettano una normativa nazionale che permette alle amministrazioni locali di affidare la fornitura dei servizi di trasporto sanitario in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi forma di pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, le quali ricevono unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute nonché di una frazione delle spese generali5.
Nella sentenza odierna la Corte ricorda innanzitutto che la direttiva sugli appalti pubblici si applica agli appalti pubblici di servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza6. L’accordo quadro regionale rientra nella nozione di appalto pubblico, a prescindere dalla circostanza che sia stato concluso per conto di associazioni che non perseguono fini di lucro e che la remunerazione sia limitata al rimborso delle spese sostenute7.
Allorché il valore dell’accordo quadro regionale risulta superiore alla soglia fissata nella direttiva, tutte le norme procedurali previste nella menzionata direttiva sono applicabili, o meno, a seconda della circostanza che il valore dei servizi di trasporto risulti, o meno, superiore al valore dei servizi medici. Se il valore dell’accordo quadro oltrepassa la soglia fissata dalla direttiva e se il valore dei servizi di trasporto è superiore a quello dei servizi medici, la direttiva non consente di affidare i servizi di trasporto sanitario di urgenza in via prioritaria e con affidamento diretto alle associazioni di volontariato. Per contro, nell’ipotesi in cui la soglia in questione non fosse raggiunta o se il valore dei servizi medici fosse superiore al valore dei servizi di trasporto, si applicano unicamente i principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento derivanti dal Trattato e l’obbligo di trasparenza, purché, tuttavia, l’appalto in discussione presenti un interesse transfrontaliero certo.
Ciò nondimeno, la Corte rammenta che il
diritto dell’Unione rispetta la competenza degli Stati membri a configurare i
loro sistemi di sanità pubblica e previdenziali e parimenti i principi di
universalità, di solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza che
sono alla base delle modalità di organizzazione del servizio di trasporto
sanitario della Regione Liguria.
Il testo integrale della sentenza sarà
pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia al seguente link:
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