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La reperibilità non è riposo

Recenti sentenze hanno condannato le ASL a concedere ai dipendenti che svolgono reperibilità festive, equivalenti giornate di riposo compensativo, computando questi ultimi nel debito orario settimanale, nonché il diritto al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei riposi compensativi. 
La normativa europea considera, infatti, orario di lavoro anche la reperibilità.
Così recita la sentenza: “il Giudice accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a fruire dei riposi compensativi per i turni di pronta disponibilità prestati in giornata festiva, computando quest’ultimi nel debito orario settimanale; condanna la ASL a concedere ai ricorrenti, per i turni di pronta disponibilità svolti in giornata festiva, equivalenti giornate di riposo compensativo: dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno subito perla mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito di giornate festive di pronta disponibilità; per l’effetto, condanna l’ASL a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno cosi determinato, una somma corrispondente alla metà della retribuzione ordinaria per ciascuno dei giorni di cui al ricorso, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo ed interessi legali sulle somme via via rivalutate”.
Le decisioni giurisprudenziali partono dal presupposto che la pronta disponibilità/reperibilità in giornata festiva (anche senza la effettiva chiamata in servizio) limita il diritto al riposo settimanale del lavoratore (che è tutelato dalla Costituzione).
Quando ciò avviene, al dipendente deve essere consentito di fruire di un riposo compensativo senza che debba essere costretto a recuperarlo con prestazioni orarie aggiuntive all’orario di lavoro settimanale. Le sentenze hanno anche stabilito il diritto al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei riposi compensativi , pari alla metà della retribuzione ordinaria per ciascuno dei turni prestati in giornata festiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi.


6 commenti:

  1. Ciao Pierluigi, rimango molto perplesso su queste sentenze e ti spiego il perchè.
    Intanto ti consiglio per il bene dei tuoi lettori citare la fonte delle sentenze anche per dare la possibilità di poterle leggere integralmente. le sentenze tu sai bene che possono essere di primo grado Appello o cassazione. Altro motivo e che anche io ho scritto un post su questo tema e ho trovato delle sentenze di cassazione che confermavano il riposo compensativo ma con il debito orario. Ecco perchè noi che scriviamo articoli su queste tematiche non dobbiamo dare false illusioni, foraggiando magari per anni dei legali dove poi il rapporto beneficio consumo e pari a zero

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  2. insomma è vero o no questo articolo?, perche la cosa potrebbe interessarmi

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  3. è una bufala oscena e il fatto che non vengono citate le varie sentenze e la normativa europea la dice lunga. Sto facendo numerosi ricorsi per questa vicenda dal lontano 2007 e dalla prima sentenza di Bari ma i miei avvocati hanno forti perplessità che si possa vincere. Purtroppo in questi anni la giurisprudenza è stata veicolata e fortemente condizionata da Leggi finanziarie (Brunetta in primis) che hanno stravolto il principio. Quindi gradirei che si facesse un'informazione più precisa e scevra da "colpi teatrali" solo per acquisire maggio accesso al sito. Grazie

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  4. Fabio Sanna hai perfettamente ragione. Non bisogna giocare su questi temi e quando vengono trattati devono essere dettagliate le fonti normative e soprattutto fatti gli aggiornamenti. Ci sono sentenze a favore e sfavore (questultime sono purtroppo maggiori) e il dipendente è obbligato a dare il debito orario a seguito dei riposi riconosciuti. (che senso ha quindi il ricorso). Non esiste il risarcimento per danno biologico o meglio esiste ma solo documentato in modo analitico e in casi comprovati. Ripeto non si gioca su questo argomento e non si illudono le persone su facili vittorie. La realtà è ben diversa.

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Grazie per il tuo commento. Quotidiano Infermieri

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