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LEGGE 104/92 NON CONCESSA: ASL LECCE CONDANNATA DAL GIUDICE DEL LAVORO

Abbiamo già parlato ampiamente della legge 104 del '92 in un nostro vecchio post (vedi approfondimento).
Giorni fa, esattamente l'8 luglio 2014, l'ASL Lecce è stata condannata dal giudice del lavoro per non aver concesso i giorni di permesso ad un dipendente.
In seguito a ricorso ex art.700 c.p.c. promosso dal Dr. M. L., il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lecce ha sentenziato che l’A.S.L. di Lecce in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deve consentire a L.M. la fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito a norma dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992. Inoltre l'Azienda è stata  condannnata al pagamento delle spese processuali.

Il dottor M. L. è in servizio presso la “Cittadella della Salute” del Distretto S.S. di Lecce. il Direttore dell’U.O. ha negato più volte, “per esigenze di servizio”, la concessione dei permessi L.104/92. La sentenza del Giudice del Lavoro, invece, ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, che il diritto ad usufruire dei benefici concessi dalla Legge 104/92 non è subordinato a valutazioni discrezionali connesse all’organizzazione aziendale.
Sentenza giusta a nostro avviso.

Si rammenta ai lettori che, non è questo il caso, oltre alle leggi che tutelano i dipendenti tipo la succitata, una sentenza della corte di cassazione, esattamente Cass. sent. n. 4984 del 4.03.2014, aveva legittimato il datore di lavoro a far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio per l’assistenza ai congiunti.



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