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Offendere o esercitare violenza all'infermiere è reato

Offendere o esercitare violenza all'infermiere di Triage è reato

Il Triage di un Pronto Soccorso è sicuramente il luogo dove vengono fatte più offese e spesso violenze a discapito degli infermieri nonostante ci siano delle leggi ben precise a tutela di chi svolge una pubblica funzione o è incaricato a svolgere una pubblica funzione. Al riguardo è paradossale che alcune aziende tendono, anche in presenza di fatti eclatanti, a non intervenire a difesa dei propri dipendenti.
E' vero che le persone che si recano in un Pronto Soccorso hanno la necessità oggettiva di curare la propria salute, è vero che l'attenzione delle stesse persone è rivolta al loro corpo ed al loro malessere perdendo di vista ciò che accade intorno a loro, ma è altrettanto vero che nei Pronto Soccorso ci sono professionisti seri ed affidabili che cercano di svolgere i propri compiti secondo scienza e coscienza.
Per questi motivi chiediamo ai cittadini che si recano nei Pronto Soccorso di aver pazienza e di fidarsi dell'operato del personale che ci lavora di notte e di giorno per 365 giorni all'anno.
Vi citiamo gli articoli del codice penale in merito a questo argomento.

Art. 340.
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
_______________
Cfr. Cassazione penale, sez. II, sentenza 20 settembre 2007, n. 35178 e Tribunale di Montepulciano, sentenza 20 febbraio 2009, n. 74 in Altalex Massimario.

Art. 341-bis.
Oltraggio a pubblico ufficiale. (
1)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
(1) Questo articolo è stato premesso all’art. 342 dall’art. 1, comma 8, della L. 15 luglio 2009, n. 94

Capo III
Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 357.
Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358.
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359.
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.


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