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Decreto PA. Mobilità obbligatoria, i "nodi al pettine"

Una delle novità più importanti introdotte dal testo del decreto sulla Pubblica Amministrazione riguarda la mobilità obbligatoria dei dipendenti pubblici che si applica anche agli enti del Ssn. Molte le problematiche che Regioni e organizzazioni sindacali nei prossimi mesi, dovranno affrontare

30 GIU - Tra le novità del decreto PA, la modifica dell’articolo 30 del D.lgs 165 del 2001 e smi concernente la mobilità, che si applica anche agli enti del Ssn. La formulazione dell’articolo, nella parte relativa alla mobilità volontaria, per la copertura dei posti vacanti in organico, ricalca quella della cessione del contratto, con necessità di acquisizione del consenso sia da parte dell’amministrazione cedente, che da parte dell’amministrazione di destinazione. Tale formulazione ha messo esplicitamente fine ai conflitti generati in materia dalle norme dei Ccnl del comparto Sanità, sia del personale non dirigenziale che della dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, nelle quali il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non concesso, veniva sostituito dal preavviso dato dal dipendente, che si riteneva facoltizzato a spostarsi anche in assenza del nulla osta della propria azienda, spesso creando notevoli disservizi.

Tale configurazione della contrattazione collettiva, incongrua rispetto all’istituto della cessione del contratto, al quale è riconducibile la mobilità volontaria, come rilevato dalla giurisprudenza maggioritaria intervenuta in materia, risulta ormai definitivamente superata, dato che il decreto PA dichiara nulle le norme dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni dello stesso.

Una delle novità più importanti introdotte dal testo del decreto n 90 riguarda la mobilità obbligatoria dei dipendenti pubblici. Alla base di tale concetto, vi è una sorta di trasformazione di più amministrazioni in un’unica grande amministrazione, in modo da rendere il trasferimento obbligatorio del dipendente come un trasferimento interno allo stesso ufficio, attraverso una nuova formulazione del concetto di unità produttiva. Il decreto stabilisce, infatti, che  “nell’ambito dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le sedi delle stesse, collocate nel territorio dello stesso comune, costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, ovvero una sorta di unica articolazione dell’impresa dotata di autonomia e di tutti gli strumenti necessari per ottenere determinati risultati produttivi. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra, nell’ambito dell’unita’produttiva come definita dal decreto”.
Quindi, il trasferimento di un dipendente pubblico ad un’altra amministrazione posta anche a 50 km di distanza può avvenire mediante lo strumento della mobilità obbligatoria in attuazione di tale decreto. Ad esempio un dipendente di una Asl può essere trasferito in ufficio del comune distante al massimo 50 km dall’ufficio dove ha lavorato, previo accordo tra le amministrazioni. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza Unificata , possono essere fissati criteri per realizzare i processi di mobilità, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentino carenze di organico.

Tutto il mondo sanitario, con particolare riguardo alle regioni in piano di rientro, è chiamato a gestire le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale, in attuazione della spending review. Infatti, l’articolo 15, comma 13, lettera c), del d.l. 95/2012 ha previsto che le regioni adottino provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici . La riduzione dei posti letto, che provocherà inevitabilmente una ridistribuzione di risorse umane, è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre.

Accanto alle norme di carattere generale, applicabili anche al Ssn, che prevedono anche la mobilità forzosa al fine di ridurre le eccedenze di personale (articolo 33 D.lgs 165 del 2001 e smi), si pone l’articolo 8 del dl 158 del 2012 (cd decreto Balduzzi), il quale stabilisce che, per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesso a quanto disposto dal suddetto articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 circa la riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati, le regioni possono attuare, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità di cui all’articolo 30 del D.lgs 165 del 2001 e smi del personale dipendente (che oggi, a seguito della riforma del decreto PA, include sia la mobilità volontaria che quella cd obbligatoria entro 50 km dalla sede di destinazione) dalle aziende sanitarie, con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.
Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale.

Il problema è che, certamente, il solo istituto della mobilità volontaria, a richiesta del dipendente, non può essere sufficiente a gestire le eccedenze di personale, dovendosi necessariamente utilizzare anche le procedure di mobilità “obbligatoria” prevista sia dall’articolo 30, come modificato dal decreto PA, che dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e smi. Tale articolo prevede che nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Peraltro, il decreto PA prevede anche modifiche alla gestione del personale in disponibilità, in quanto tale personale, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, può chiedere di essere collocato anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione.

Tale novità potrebbe essere rilevante nel caso di personale appartenente categoria D o Ds, più difficilmente collocabile presso altre amministrazioni.
Inoltre, il comma 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che in primis l’amministrazione applichi, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente a decorrere dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui all’articolo 24, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011. Pertanto, la mobilità collettiva dovrà essere effettuata dopo i pensionamenti ordinari ed i prepensionamenti. L’articolo 1 del decreto PA, rubricato Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni interviene anche sui trattenimenti in servizio.

È da ricordare che altro strumento da utilizzare per la ricollocazione del personale è quello del comando. L’articolo 1 comma 2 del dl 158 (cd decreto Balduzzi), al fine di privilegiare l’assistenza territoriale, che è necessario potenziare nel quadro di una revisione delle rete di assistenza per l’efficientamento del sistema, stabilisce, altresì, che, per le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie che erogano l’assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Ssn le regioni possano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Ssn, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.
Nelle regioni in piano di rientro tali problematiche si intrecciano con quella del precariato; infatti, non sono consentite assunzioni, né di vincitori di concorso né di idonei, finché non sia riassorbito il personale eccedentario nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l’eccedenza e non si siano create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.

Infine, c’è la problematica del personale sanitario non abile alle mansioni specifiche, di notevole impatto presso alcune realtà, che ha indotto il legislatore ad inserire nella legge di stabilità 2012 (l 228 del 2012) l’articolo 1 comma 88, finalizzato ad una verifica straordinaria del personale non idoneo e alla successiva ricollocazione dello stesso, per la cui attuazione si e’ in attesa del Decreto Ministeriale. Per tale personale è necessario trovare soluzioni organizzative di allocazione con l’utilizzo di tutti gli strumenti normativi a disposizione.

Le regioni e le organizzazioni sindacali saranno, pertanto, chiamate, nei prossimi mesi, ad una delicata operazione di applicazione dei nuovi strumenti, attraverso il contemperamento di una pluralità di interessi che garantisca la tenuta economica, organizzativa e sociale del sistema.

Tiziana Frittelli
Direttore generale Associazione Cavalieri Italiani Sovrano Militare Ordine di Malta
Fonte: quotidianosanità.it

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