Risarcibilità dello stress da lavoro
Con sentenza n. 19434 dell'11 settembre 2006, la Cassazione ha affermato che la circostanza secondo la quale un lavoratore sia già provato per stress a causa della sua vita familiare non esclude che sullo status abbia agito, quale concausa all'insorgere dello stato depressivo, la durezza dei carichi lavorativi relativi all'attività svolta.
Conseguentemente, a tale lavoratore non può essere negata l'indennità assicurativa INAIL qualora il giudice di merito abbia accertato lo stress da lavoro.
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