150 ore di Diritto allo Studio in Sanità
Agosto, pur
essendo un mese caldo e feriale per la maggior parte degli enti pubblici, è il
mese in cui bisogna essere attenti ai bandi di concorso per l’accesso ai corsi
di Laurea ed un mese di preparazione per chi intende inoltrare domanda per la
partecipazione ai Master di I° e II° Livello e/o a Lauree Specialistiche, ma le
domande che ognuno si pone posso essere tante, tra cui:·Come posso partecipare ad un Master, se lavoro?
·Avrò il tempo necessario per studiare?
·La mia azienda mi darà la possibilità di studiare?
Ebbene di
seguito analizziamo i vari articoli del comparto Sanità che di daranno
delucidazioni a tutto ciò.
REGOLAMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO.
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento disciplina i
permessi per motivi di studio di cui all’art. 22 del CCNL 20.09.2001,
integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 07.04.1999, e si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
abbia superato il periodo di prova, ad orario pieno o parziale del comparto
sanità.
Art. 2
Beneficiari e Percentuale
1. Al fine di
garantire il diritto allo studio ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative
programmate dall’Azienda – appositi permessi retribuiti, nella misura massima
di 150 ore individuali per ciascun anno, proporzionate alla durata della
prestazione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, e nel limite
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda
all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Il personale
interessato ha diritto, all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi d’interesse e la preparazione degli esami e non può essere
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi
o di riposo settimanale.
Art. 3
Tipologia dei corsi
1. I permessi di cui
al punto 2 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al
conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento
pubblico nonché per sostenere i relativi esami.
2. I permessi sono
altresì concessi per la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata almeno
annuale istituiti nel quadro di regolamenti concernenti i profili professionali
sanitari o di durata non inferiore alle 300 ore/annue.
Art. 4
Modalità di fruizione dei permessi
1. A ciascun
dipendente che risulti averne diritto i permessi competono per la
partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza, in presenza
di una coincidenza temporale fra il corso di studi e la prestazione lavorativa;
possono, inoltre, essere utilizzati anche per la preparazione agli esami, il
cui sostenimento giustifica l’assenza dal servizio e sanziona la legittimità
dei permessi fruiti dal dipendente ammesso al beneficio, purché tali permessi
non siano concentrati in un unico periodo.
2. I permessi possono
essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, nel rispetto delle priorità
definite al successivo punto 5.3. Nel caso in cui il conseguimento del titolo
preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione nella figura del responsabile organizzativo interessato tecnico/infermieristico, potrà valutare con il
dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio,
modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il
conseguimento del titolo stesso.
4. Nel permesso
retribuito è compreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere
la sede in cui si svolgono i corsi. In tale ipotesi, il lavoratore deve
esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona
fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando – anche mediante scelta della
sede di studio più vicina – l’utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali
del servizio e con gli obblighi di lavoro.
5. I permessi sono
accordati per ciascun anno solare e possono quindi essere usufruiti dal 1
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, purché si mantengano le condizioni che
li giustificano.
6. Per sostenere gli
esami relativi ai corsi indicati nell’art. 2, in alternativa ai permessi di cui
al presente regolamento il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della
prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 21, comma 1, del CCNL 1
settembre 1995.
Art. 5
Graduatoria
1. Qualora il numero
delle richieste superi le disponibilità individuate, per la concessione dei
permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentano l’ultimo anno
del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano
superato gli esami ovvero conseguito i crediti formativi previsti dai programmi
relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentano per la prima
volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che,
nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari o post-
universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le
attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a)
e b).
2. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie
di cui sopra, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio:
della scuola media
inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari,
sulla base di
un’adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
3. Qualora a seguito
dell’applicazione dei criteri sopra descritti sussista ancora parità di
condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai
usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e,
in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente d’età.
Art. 6 Domanda
1. La domanda di
ammissione ai permessi di studio deve essere presentata nel periodo compreso
fra il 16 ottobre e il 15 novembre di ciascun anno. La data di presentazione è
quella risultante dal protocollo aziendale. Qualora i corsi inizino
successivamente al suddetto termine, e ci sia ancora disponibilità nel limite
del 3%, potranno essere presentate eventuali domande, comunque entro il termine
del 28 febbraio dell’anno successivo al periodo sopra indicato. Per il
riconoscimento del diritto valgono i criteri di cui all’art. 5.
2.Dalla richiesta,
redatta in carta semplice, devono risultare:
- dati anagrafici,
- titolo di studio posseduto,
- corso di studi che si intende
frequentare, denominazione e sede dell’istituzione ed anno di iscrizione;
- durata prevista del corso.
Art. 7
Adempimenti del datore di lavoro
1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno la
struttura operativa Politiche del Personale informa il personale, mediante
avviso pubblicato all’albo aziendale, nonché in prossimità dei punti di
timbratura, della possibilità di presentare la domanda di ammissione al
beneficio, indicando il numero dei dipendenti che può fruire dei permessi e la
data di scadenza della domanda.
2. Verificate le condizioni di ammissibilità
secondo le indicazioni fornite dagli interessati nella domanda,
l’amministrazione compila la graduatoria dei dipendenti che potranno
beneficiare dei permessi retribuiti e l’elenco dei non ammessi, indicando per
ciascuno le cause di esclusione.
3. Entro il 15 dicembre di ogni anno la
decisione è comunicata ai dipendenti interessati ed ai responsabili delle
strutture di appartenenza.
4. Qualora il numero
delle domande sia contenuto nel contingente di cui all’art. 2, non si da luogo
alla compilazione della graduatoria.
5. L’applicazione dei
criteri di priorità e la graduatoria risultante formano oggetto di informazione
successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile
1999.
Art. 8
Adempimenti dei beneficiari
1. Il dipendente
interessato è tenuto a presentare alla struttura operativa Politiche del
Personale, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione della concessione del
beneficio, il certificato d’iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva del
medesimo.
2. La frequenza è attestata da certificati
prodotti dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai
docenti che impartiscono le lezioni. Tale documentazione deve pervenire in
originale alla S.C. Politiche del Personale.
3. Il sostenimento degli esami può essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445. Su tali autocertificazioni l’Azienda compie le verifiche
richieste dalla legge. Si considerano esami sostenuti tutti gli esami
universitari comunque sostenuti dal lavoratore, purché compresi nel piano di
studio dello specifico corso cui l’interessato è iscritto. Sono a tal fine
utili anche gli esami non superati e, quindi, ripetuti, anche se relativi agli
anni precedenti o in posizione di fuori corso.
Art. 9 Decadenza
1. Sono causa di decadenza dal beneficio:
- La mancata presentazione del certificato
di iscrizione ovvero della relativa
dichiarazione
sostitutiva entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione della
concessione del
beneficio;
- La mancata presentazione, entro il mese
successivo, dei certificati mensili di
frequenza;
- La mancata presentazione del certificato
di aver sostenuto l’esame, ancorché con
esito negativo, entro
trenta giorni dalla data dell’esame stesso.
2. In caso di decadenza dal beneficio i permessi già utilizzati
verranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come
ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
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