Breaking News
recent

150 ore di Diritto allo Studio in Sanità


Agosto, pur essendo un mese caldo e feriale per la maggior parte degli enti pubblici, è il mese in cui bisogna essere attenti ai bandi di concorso per l’accesso ai corsi di Laurea ed un mese di preparazione per chi intende inoltrare domanda per la partecipazione ai Master di I° e II° Livello e/o a Lauree Specialistiche, ma le domande che ognuno si pone posso essere tante, tra cui:·Come posso partecipare ad un Master, se lavoro?
·Avrò il tempo necessario per studiare?
·La mia azienda mi darà la possibilità di studiare?
Ebbene di seguito analizziamo i vari articoli del comparto Sanità che di daranno delucidazioni a tutto ciò.




REGOLAMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO.

Art. 1 Finalità
1.      Il presente regolamento disciplina i permessi per motivi di studio di cui all’art. 22 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 07.04.1999, e si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova, ad orario pieno o parziale del comparto sanità.

Art. 2 Beneficiari e Percentuale
1. Al fine di garantire il diritto allo studio ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda – appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, proporzionate alla durata della prestazione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Il personale interessato ha diritto, all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi d’interesse e la preparazione degli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Art. 3 Tipologia dei corsi
1. I permessi di cui al punto 2 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.
2. I permessi sono altresì concessi per la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata almeno annuale istituiti nel quadro di regolamenti concernenti i profili professionali sanitari o di durata non inferiore alle 300 ore/annue.

Art. 4 Modalità di fruizione dei permessi
1. A ciascun dipendente che risulti averne diritto i permessi competono per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza, in presenza di una coincidenza temporale fra il corso di studi e la prestazione lavorativa; possono, inoltre, essere utilizzati anche per la preparazione agli esami, il cui sostenimento giustifica l’assenza dal servizio e sanziona la legittimità dei permessi fruiti dal dipendente ammesso al beneficio, purché tali permessi non siano concentrati in un unico periodo.
2. I permessi possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, nel rispetto delle priorità definite al successivo punto 5.3. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione      nella  figura       del       responsabile    organizzativo   interessato tecnico/infermieristico, potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
4. Nel permesso retribuito è compreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede in cui si svolgono i corsi. In tale ipotesi, il lavoratore deve esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando – anche mediante scelta della sede di studio più vicina – l’utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali del servizio e con gli obblighi di lavoro.
5. I permessi sono accordati per ciascun anno solare e possono quindi essere usufruiti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, purché si mantengano le condizioni che li giustificano.
6. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nell’art. 2, in alternativa ai permessi di cui al presente regolamento il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 21, comma 1, del CCNL 1 settembre 1995.

Art. 5
Graduatoria
1. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a)      dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami ovvero conseguito i crediti formativi previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b)      dipendenti che frequentano per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari o post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c)      dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
2.      Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio:
della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari,
sulla base di un’adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
3. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri sopra descritti sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente d’età.

Art. 6 Domanda
1. La domanda di ammissione ai permessi di studio deve essere presentata nel periodo compreso fra il 16 ottobre e il 15 novembre di ciascun anno. La data di presentazione è quella risultante dal protocollo aziendale. Qualora i corsi inizino successivamente al suddetto termine, e ci sia ancora disponibilità nel limite del 3%, potranno essere presentate eventuali domande, comunque entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo al periodo sopra indicato. Per il riconoscimento del diritto valgono i criteri di cui all’art. 5.
2.Dalla richiesta, redatta in carta semplice, devono risultare:
-        dati anagrafici,
-        titolo di studio posseduto,
-        corso di studi che si intende frequentare, denominazione e sede dell’istituzione ed anno di iscrizione;
-        durata prevista del corso.

Art. 7 Adempimenti del datore di lavoro
1.      Entro il 15 ottobre di ciascun anno la struttura operativa Politiche del Personale informa il personale, mediante avviso pubblicato all’albo aziendale, nonché in prossimità dei punti di timbratura, della possibilità di presentare la domanda di ammissione al beneficio, indicando il numero dei dipendenti che può fruire dei permessi e la data di scadenza della domanda.
2.      Verificate le condizioni di ammissibilità secondo le indicazioni fornite dagli interessati nella domanda, l’amministrazione compila la graduatoria dei dipendenti che potranno beneficiare dei permessi retribuiti e l’elenco dei non ammessi, indicando per ciascuno le cause di esclusione.
3.      Entro il 15 dicembre di ogni anno la decisione è comunicata ai dipendenti interessati ed ai responsabili delle strutture di appartenenza.
4. Qualora il numero delle domande sia contenuto nel contingente di cui all’art. 2, non si da luogo alla compilazione della graduatoria.
5. L’applicazione dei criteri di priorità e la graduatoria risultante formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999.

Art. 8 Adempimenti dei beneficiari
1. Il dipendente interessato è tenuto a presentare alla struttura operativa Politiche del Personale, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione della concessione del beneficio, il certificato d’iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva del medesimo.
2.      La frequenza è attestata da certificati prodotti dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni. Tale documentazione deve pervenire in originale alla S.C. Politiche del Personale.
3.      Il sostenimento degli esami può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Su tali autocertificazioni l’Azienda compie le verifiche richieste dalla legge. Si considerano esami sostenuti tutti gli esami universitari comunque sostenuti dal lavoratore, purché compresi nel piano di studio dello specifico corso cui l’interessato è iscritto. Sono a tal fine utili anche gli esami non superati e, quindi, ripetuti, anche se relativi agli anni precedenti o in posizione di fuori corso.

Art. 9 Decadenza
1.      Sono causa di decadenza dal beneficio:
-        La mancata presentazione del certificato di iscrizione ovvero della relativa
dichiarazione sostitutiva entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione della
concessione del beneficio;
-        La mancata presentazione, entro il mese successivo, dei certificati mensili di
frequenza;
-        La mancata presentazione del certificato di aver sostenuto l’esame, ancorché con
esito negativo, entro trenta giorni dalla data dell’esame stesso.
2. In caso di decadenza dal beneficio i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.


Purtroppo questo regolamento vale solo per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma chi purtroppo lavora come “Precario”, perché non può avere gli stessi benefici? Il diritto allo studio non dovrebbe valere per ogni cittadino?...






Nessun commento:

Grazie per il tuo commento. Quotidiano Infermieri

Powered by Blogger.