ATTIVITA’ PROFESSIONALE INFERMIERISTICA – SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Pubblicata nella G.U. del 31 marzo scorso,
la sentenza n° 54 della CORTE COSTITUZIONALE taglia per l’ennesima volta le ali
alla nostra professione, mostrando chiaramente la NON VOLONTA’ di farci
crescere da parte del Governo!!!
Nel maggio scorso infatti il Presidente
del Consiglio dei Ministri depositava un ricorso chiedendo un giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo
2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività
professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e
successive modificazioni e integrazioni».
La legge regionale in questione,
prevedeva la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria
in strutture sanitarie regionali, sia «singolarmente», sia anche in forma
«allargata» in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza, da parte
del personale sanitario non medico di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica). Tutto questo
veniva giustificato chiaramente nel testo della legge, perché garantiva una più
efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali.
La sentenza però censura la legge
succitata. Ecco uno stralcio della sentenza:
…Ritiene il ricorrente che tali previsioni
violino l’art. 117, terzo comma Cost. in quanto si porrebbero in contrasto con
i principi fondamentali nella materia di «tutela della salute». L’esercizio
della libera professione intramuraria sarebbe stata prevista dal legislatore
statale esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale e solo a particolari condizioni, al fine di
assicurare un equilibrio tra attività istituzionale e libera professione.
Infatti, l’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni
in materia di finanza pubblica) ha introdotto il principio della esclusività
del rapporto di lavoro del personale medico con il servizio sanitario nazionale
e la sua incompatibilità con altro rapporto di lavoro dipendente, con il
rapporto convenzionale, nonché con l’esercizio di altra attività o con la
titolarità o partecipazione di quote di imprese che possano determinare un
conflitto di interessi con il servizio sanitario.
Osserva ancora l’Avvocatura generale come l’art. 1,
comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) ha stabilito l’incompatibilità tra attività
libero-professionale intramuraria ed extramuraria nonché il divieto di attività
libero-professionale extra moenia all’interno delle strutture sanitarie
pubbliche diverse da quelle di appartenenza o presso strutture sanitarie
private. Inoltre, l’art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall’art. 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n.
419), ha stabilito che i dirigenti sanitari il cui contratto di lavoro sia
stato stipulato successivamente al 31 dicembre 1998, ovvero che, alla data di
entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, abbiano optato per l’esercizio di
attività libero-professionale intramuraria, siano sottoposti al rapporto di
lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale…
…Conseguentemente, l’art. 1, comma 1, della legge
della Regione Liguria n. 6 del 2014, nell’estendere al personale sanitario non
medico di cui alla legge n. 251 del 2000 la facoltà di svolgere tale attività,
ha esorbitato dall’ambito riservato alla legislazione regionale, violando
l’art. 117, terzo comma, Cost.
3.4.– L’accoglimento della prima questione implica,
quale diretta conseguenza, che anche le questioni promosse con riguardo alle
altre disposizioni regionali sono fondate. Esse, infatti, disciplinano tutte lo
svolgimento dell’attività intra moenia da parte del personale sanitario non
medico, di tal che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
disposizione che riconosce tale facoltà determina la caducazione delle restanti
disposizioni ad essa collegate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1,
2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante
«Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del
personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e
integrazioni».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015. …
Sembra lampante l’anticostituzionalità della legge
regionale della Liguria, e siamo anche sicuri della buona fede del Governo nel
richiederne l’illegittimità costituzionale, però, SE LE REGIONI NON POSSONO LEGIFERARE A FAVORE
DELLA NOSTRA PROFESSIONE, ED IL GOVERNO SPEGNE GLI UNICI BARLUMI DI SPERANZA DI
MIGLIORAMENTO…MA MI SPIEGATE COS’ABBIAMO LOTTATO A FARE PER TANTI ANNI? SOLO
PER ACCOMPAGNARE FIANCO A FIANCO I NOSTRI MEDICI DI FRONTE AD UN GIUDICE PRONTO
A CONDANNARCI?
Quest’ultima domanda è solo una di tante altre alle
quali ancora nessuno “VUOLE” dare una risposta!
Per il testo integrale della sentenza cliccate QUI
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