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ATTIVITA’ PROFESSIONALE INFERMIERISTICA – SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE


 



Pubblicata nella G.U. del 31 marzo scorso, la sentenza n° 54 della CORTE COSTITUZIONALE taglia per l’ennesima volta le ali alla nostra professione, mostrando chiaramente la NON VOLONTA’ di farci crescere da parte del Governo!!!

Nel maggio scorso infatti il Presidente del Consiglio dei Ministri depositava un ricorso chiedendo un giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e successive modificazioni e integrazioni».

La legge regionale in questione, prevedeva la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria in strutture sanitarie regionali, sia «singolarmente», sia anche in forma «allargata» in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza, da parte del personale sanitario non medico di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica). Tutto questo veniva giustificato chiaramente nel testo della legge, perché garantiva una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali.

La sentenza però censura la legge succitata. Ecco uno stralcio della sentenza:

…Ritiene il ricorrente che tali previsioni violino l’art. 117, terzo comma Cost. in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali nella materia di «tutela della salute». L’esercizio della libera professione intramuraria sarebbe stata prevista dal legislatore statale esclusivamente per i dirigenti medici e i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e solo a particolari condizioni, al fine di assicurare un equilibrio tra attività istituzionale e libera professione. Infatti, l’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) ha introdotto il principio della esclusività del rapporto di lavoro del personale medico con il servizio sanitario nazionale e la sua incompatibilità con altro rapporto di lavoro dipendente, con il rapporto convenzionale, nonché con l’esercizio di altra attività o con la titolarità o partecipazione di quote di imprese che possano determinare un conflitto di interessi con il servizio sanitario.

Osserva ancora l’Avvocatura generale come l’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha stabilito l’incompatibilità tra attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria nonché il divieto di attività libero-professionale extra moenia all’interno delle strutture sanitarie pubbliche diverse da quelle di appartenenza o presso strutture sanitarie private. Inoltre, l’art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419), ha stabilito che i dirigenti sanitari il cui contratto di lavoro sia stato stipulato successivamente al 31 dicembre 1998, ovvero che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, abbiano optato per l’esercizio di attività libero-professionale intramuraria, siano sottoposti al rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale…

…Conseguentemente, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, nell’estendere al personale sanitario non medico di cui alla legge n. 251 del 2000 la facoltà di svolgere tale attività, ha esorbitato dall’ambito riservato alla legislazione regionale, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

3.4.– L’accoglimento della prima questione implica, quale diretta conseguenza, che anche le questioni promosse con riguardo alle altre disposizioni regionali sono fondate. Esse, infatti, disciplinano tutte lo svolgimento dell’attività intra moenia da parte del personale sanitario non medico, di tal che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che riconosce tale facoltà determina la caducazione delle restanti disposizioni ad essa collegate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015. …

Sembra lampante l’anticostituzionalità della legge regionale della Liguria, e siamo anche sicuri della buona fede del Governo nel richiederne l’illegittimità costituzionale, però, SE LE REGIONI NON POSSONO LEGIFERARE A FAVORE DELLA NOSTRA PROFESSIONE, ED IL GOVERNO SPEGNE GLI UNICI BARLUMI DI SPERANZA DI MIGLIORAMENTO…MA MI SPIEGATE COS’ABBIAMO LOTTATO A FARE PER TANTI ANNI? SOLO PER ACCOMPAGNARE FIANCO A FIANCO I NOSTRI MEDICI DI FRONTE AD UN GIUDICE PRONTO A CONDANNARCI?

Quest’ultima domanda è solo una di tante altre alle quali ancora nessuno “VUOLE” dare una risposta!

Per il testo integrale della sentenza cliccate QUI
 

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