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Obbligo assicurativo: il Consiglio di Stato dà il via libera al Dpr

15/04/2015 - Parere favorevole di Palazzo Spada al testo approvato a dicembre anche dalle Regioni, ma i giudici segnalano il rischio che per i limiti del Fondo qualche professionista resti fuori dalle garanzie assicurative. Il testo del parere e dello schema di Dpr 

Il decreto del Presidente della Repubblica sui requisiti minimi uniformi per le assicurazioni obbligatorie degli “esercenti le professioni sanitarie” supera l’esame del Consiglio di Stato e può procedere nel suo iter e si avvicina quindi il momento in cui scatterà l’obbligatorietà di assicurazione per tutti.

Il Consiglio ha detto così l’ultima parola dopo il parere favorevole delle Regioni espresso il 18 dicembre scorso e dopo che circa un mese fa lo stesso organo di giustizia amministrativa aveva sospeso l’obbligatorietà dell’assicurazione scattata per legge il 15 agosto scorso, proprio per la mancanza del Dpr.

I giudici di Palazzo Spada tuttavia hanno fatto una serie di osservazioni alla bozza di provvedimento. E hanno espresso un dubbio: “Rimane – si legge nel parere - uno spazio non coperto dalla normativa de qua (e che dovrebbe formare oggetto di ulteriore e approfondita riflessione da parte del legislatore primario) costituito da tutte le situazioni nelle quali al mancato accesso (volontario o non) al Fondo corrisponda anche la mancata stipula di un contratto di assicurazione da parte del professionista incapace di sostenere il costo della polizza o respinto dal mercato”. 

Secondo il Consiglio di Stato “lo schema di DPR sottoposto al parere appare suscettibile di dare congrua e compiuta attuazione alle finalità indicate dalle norme primarie richiamate in premessa secondo i criteri dalle stesse indicati e negli ambiti e limiti di operatività imposti dalle stesse disposizioni. Non può esimersi tuttavia dall’osservare pregiudizialmente, fatti salvi i suggerimenti e le osservazioni che saranno di seguito illustrati sul testo, che il sistema delineato appare, per così dire, incompiuto rispetto agli obiettivi che si propone di realizzare”.  

Le prime osservazioni sono formali e riguardano il riordino necessario della tempistica di approvazione nel preambolo al testo. Poi però si entra nelle osservazioni su quelli che i giudici enunciano come “profili sostanziali”. Dove (articolo 2) si introduce un elenco di definizioni che appare “non tassativo ed esaustivo”, sarebbe più corretto secondo i giudici utilizzare l’espressione: “In tale ambito sono comunque compresi “ invece di “In tale ambito rientrano”. Dove (articolo 6) si parla dell’accesso al Fondo rischi sanitari per il quale, “stante la particolare rilevanza della disciplina delle condizioni limiti e modalità di accesso” , è necessario specificarne i contenuti  anche per escludere attività e interventi che potrebbero avere natura regolamentare che esula invece dalle competenze del comitato che delibera sulle richieste di accesso al Fondo e valuta il rischio. 

Lo schema di Dpr su cui è arrivato il parere favorevole del Consiglio di Stato disciplina in particolare:

a. la costituzione dell’apposito Fondo che garantisca, nei limiti delle sue disponibilità, un'idonea copertura assicurativa ai professionisti nei casi determinati dal decreto. Il Fondo è alimentato da un contributo a carico del professionista che richiede l’accesso e da un contributo di solidarietà a carico di tute le imprese di assicurazione autorizzate all'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale;

b. il soggetto gestore del fondo e le sue competenze;

c. la revisione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, subordinando la disdetta della polizza alla “reiterazione di una condotta colposa” da parte del sanitario, accertata con sentenza definitiva.

Per i contratti stipulati dopo il 15 agosto 2013 (termine previsto dal precedente Dpr 137/2012) si prevede un periodo di retroattività della copertura pari almeno a tale termine e un periodo di ultrattività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi che decorrono dalla cessazione definitiva dell’attività professionale, se riferite a fatti generatori della responsabilità nel periodo di operatività della copertura.

Il premio di tariffa deve essere rimodulato, in aumento o in diminuzione, a ogni scadenza contrattuale, a prescindere dal verificarsi del sinistro.

Ogni professionista ha la possibilità di stipulare la copertura assicurativa anche con convenzioni o polizze collettive attraverso le rappresentanze delle professioni sanitarie. I contratti di assicurazione – e anche su questo si baserà la gara europea dell’Ipasvi - devono anche prevedere che:

- la franchigia non è opponibile dal professionista al terzo danneggiato;

- l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza;

- per “fatto noto” si intende qualsiasi elemento o fatto che possa causare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo venuto a conoscenza dell’assicurato tramite una comunicazione formale che garantisca certezza e conservabilità della documentazione;

- i contratti non possono prevedere lo scoperto.


FILE ALLEGATI

Fonte: ipasvi.it


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