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Sanità: Cassazione - Non sono punibili medico ed infermiere che usano strumenti Asl in intramoenia

Non è punibile di sanzione penale il medico che in regime di intramoenia utilizza uno strumento diagnostico dell'Asl senza incassare alcuna somma di denaro dal cittadino e, conseguentemente non versando, il corrispettivo per l'esame eseguito. A patto però, che lo strumento in questione sia utilizzato come "terzo occhio" diagnostico, per giungere a un chiaro inquadramento clinico. Con questa motivazione la Cassazione (sentenza n. 20414/del 9 maggio 2014) ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Grosseto, che ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di peculato contestato a un chirurgo e all'infermiere che lo aveva assistito, che avevano utilizzato, in regime di intramoenia, un ecografo senza versare il relativo corrispettivo all'Asl.
I giudici della Cassazione, nella loro motivazione fanno riferimento a un verbale della Commissione Paritetica per l'attività libero-professionale intramoenia dell'azienda Usl 9 di Grosseto, "nel quale era espressamente previsto che si doveva distinguere l'esame ecografico vero e proprio, che dava luogo a un dettagliato referto, dalle semplici scansioni ecografiche, effettuate nel corso di visite specialistiche, che venivano eseguite abitualmente a completamento di un esame obiettivo o per immediata risoluzione di dubbi diagnostici e per diagnosi differenziali".
Ne deriva che la prassi posta in essere, per la Cassazione "era ampiamente giustificata". Secondo i giudici infatti, anche nelle conversazioni registrate "si fa cenno a ecografie o scansioni ecografiche da effettuarsi eventualmente in sede di visita non appare risultanza particolarmente significativa, posto che è pacifico, come si è visto, che l'imputato era solito avvalersi di tale mezzo come semplice ausilio a fini diagnostici ('terzo occhio') e non come veri e propri esami da supportare con appositi referti", In base a tali considerazioni il Gup ha quindi ritenuto "insussistenti gli elementi indiziari a carico degli imputati" e ha concluso che il quadro indiziario non appariva "suscettibile di ulteriori approfondimenti dibattimentali, quanto meno in riferimento all'elemento psicologico del reato, senz'altro non ravvisabile nella fattispecie in esame".
Fonte: Adnkronos Salute

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