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Infermiere non appone sponde a letto, paziente muore: omicidio colposo.Sentenza

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 17.05.2013 n° 21285 ( di Tiziana Rumi)

La  mancata apposizione delle spondine del letto, per il rifiuto opposto dal paziente,non esimono l’infermiere da responsabilità per omicidio colposo in caso di decesso per grave trauma contusivo conseguente a caduta accidentale,. E non può essere richiamato il comportamento negligente tenuto dagli altri operatori sanitari quale scusante, poiché sia l’obbligo di protezione che la posizione di garanzia gravanti sulla figura dell’infermiere determinano l’ obbligo di adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali.
Così la Suprema Corte di Cassazione sezione IV Penale con la sentenza del 12 febbraio- 17 maggio.2013 n.21285, che rigetta il ricorso presentato dall’infermiere.
La questione scaturiva dal decesso di un paziente ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica per la mancanza di apposizione, da parte dell’imputata, delle spondine al letto. Il paziente si presentava, già dal mattino dello stesso giorno dell’incidente, a elevato rischio di caduta per condizioni di grave agitazione, disorientamento e confusione mentale, e l’apposizione delle sponde al letto, quale strumento non cruento e non invasivo avrebbe contribuito a diminuire fortemente il rischio di caduta.
Dal procedimento conseguiva in primo grado sentenza di condanna dell’infermiere per i reati di cui agli artt. 40, cpv., 113 e 589 cod. pen., sentenza confermata anche in appello con ridimensionamento in aumento del trattamento sanzionatorio.
Con il ricorso in Cassazione la difesa dell’infermiere poneva l’attenzione sulla sussistenza di responsabilità in capo agli altri componenti del personale infermieristico nei turni precedenti quelli dell’imputata che, valutate le condizioni del paziente, avrebbero dovuto adottare misure preventive del rischio caduta così da pervenire all’esclusione o all’attenuazione della responsabilità dell’imputata stessa. Inoltre adduceva, a difesa del comportamento dell’imputata, il rifiuto apposto dal paziente al posizionamento delle spondine al letto.
La valutazione di tutto ciò rimane, però, negativa anche in sede di legittimità in cui viene confermata la responsabilità colposa dell’imputata in ragione dell’elevatissima negligenza e della notevole gravità del reato con conseguente applicazione della pena di reclusione.
Per la Corte, infatti, è evidente che vi sia un obbligo di protezione in capo all’infermiere, in ragione delle mansioni esercitate e quindi della posizione di garanzia rivestita, ad adottare la misura dell’apposizione delle sponde al letto "volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili", non potendo tra l’altro l’imputata giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'Intervento del medico di guardia. Ritiene la Corte inoltre superflua la richiesta di verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico poiché tale accertamento non avrebbe condotto all'esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 12 febbraio - 17 maggio 2013, n. 21285
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicett - Consigliere -
Dott. VITELLI CASELLA Luc - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 8257/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Coligiuri Mario del foro di Roma che insiste nell'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Roma, con sentenza 7 dicembre 2011 parzialmente riformava - limitatamente al trattamento sanzionatorio rideterminato in aumento, in accoglimento dell'appello incidentale del P.M. - la sentenza emessa il 4 febbraio 2010 dal Tribunale di Roma nei confronti di V.S. - dichiarata responsabile del delitto di cui agli artt. 40, cpv., 113 e 589 cod. pen. commesso in data (OMISSIS) in danno di O.M. affetto da varie patologie e degente nell'unità di terapia intensiva coronarica dell'Ospedale (OMISSIS), ove l'imputata prestava servizio in qualità di infermiera - confermandone l'affermazione di colpevolezza. Si era invero acclarato, in conformità all'avviso espresso dai consulenti del P.M., che il grave trauma contusivo riportato dall' O. nel cadere dal letto ad ore 2,30 del (OMISSIS), fu la principale causa del decesso del paziente.
La Corte d'appello, condividendo la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto, in conformità alla contestazione, la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente (quale intervento non cruento e non invasivo atto ad evitare o,comunque a diminuire fortemente il rischio di cadute) cui l'imputata non aveva provveduto nel corso del turno di servizio prestato a partire dalle ore 21 del (OMISSIS), una omissione connotata da elevatissima negligenza, in violazione di un chiaro obbligo di protezione gravante sul personale infermieristico del nosocomio a salvaguardia dei rischio di caduta cui il paziente si trovò concretamente esposto, come comprovato dalle condizioni di disorientamento, di agitazione e di confusione mentale, documentate dal diario infermieristico, a partire dal (OMISSIS) e ribadite alle ore 6 dello stesso giorno dell'incidente.
Propone ricorso per cassazione la V., per tramite del difensore articolando tre distinti motivi, così sintetizzati.
Con il primo, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla statuizione di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata con l'atto d'appello al fine di accertare i comportamenti degli altri infermieri in servizio nei turni precedenti a quello dell'imputata, visto che fin dal (OMISSIS) il diario infermieristico conteneva annotazioni sulle precarie condizioni del paziente che avrebbero dovuto allarmare tutti gli operatori sanitari, di guisa da pervenire all'esclusione o quantomeno all'attenuazione di ogni responsabilità dell'imputata stessa.
Con la seconda e la terza doglianza (da trattarsi congiuntamente riferendosi entrambe alla rideterminazione della pena) censura il difensore il vizio motivazionale ed il vizio di violazione di legge della sentenza d'appello laddove, in accoglimento dell'appello incidentale del P.M., si era proceduto a rideterminare in aumento la pena irrogata in primo grado, in violazione di criteri di ragionevolezza e di uguaglianza a fronte del trattamento sanzionatorio applicato al coimputato D.L., per avere la Corte d'appello esclusivamente tenuto conto, a differenza del Giudice di prime cure, della gravità del reato e del danno cagionato ai congiunti della vittima, trascurando invece di considerare le concorrenti responsabilità degli altri operatori sanitari, in servizio nei turni precedenti. Conclude per l'annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perchè proposto per motivi non consentiti In sede di legittimità.
In ordine alla prima doglianza dedotta, osserva il Collegio che la Corte d'appello ha ineccepibilmente motivato il diniego della parziale rinnovazione del dibattimento, richiesta dall'appellante "al fine di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità in capo ad altri componenti del personale infermieristico" sul rilievo, da un lato, dell'esaustività dell'affermazione di colpevolezza cui era pervenuto il Giudice di prime cure e, dall'altro, della sostanziale inutilità di un siffatto accertamento che di certo non avrebbe condotto all'esclusione od alla limitazione della colpevolezza della imputata che, all'inizio del turno di servizio ad ore 21 del (OMISSIS), constatata la mancata apposizione delle sponde al letto del paziente (concretamente esposto al rischio di cadere dal letto, per le condizioni di abnorme agitazione e di disorientamento documentate dalle ripetute e conformi annotazioni riportate nel diario infermieristico) era tenuta, in nome dell'obbligo di protezione su di lei gravante in ragione delle mansioni esercitate (è quindi della posizione di garanzia rivestita) ad adottare la suddetta misura "volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili", non potendo costei giovarsi del rifiuto opposto dal paziente, facilmente e doverosamente superabile richiedendo l'Intervento del medico di guardia.
Egualmente infondate risultano la seconda e la terza censura in ordine alla rideterminazione in aumento della pena. La Corte d'appello, in legittima e coerente osservanza del disposto dell'art. 133 cod. pen. ha Ineccepibilmente motivato sul punto in ragion dell'elevatissima negligenza", della "notevole gravità del reato "nonchè del rilevantissimo grado della colpa": notazioni valutative del comportamento della prevenuta e delle conseguenze del reato commesso, invero logicamente ed obiettivamente incontestabili nel caso di specie; donde la legittima applicazione, con le già concesse attenuanti generiche, della pena di mesi OTTO di reclusione, ritenuta di giustizia. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013
Fonte: altalex

25 commenti:

  1. se il paziente era così confuso e agitato e soprattutto si trovava in un reparto come l'unità intensiva coronarica, dov'erano i parenti???? facile scaricare sempre le colpe sugli infermieri. per me qui una certa responsabilità è anche dei parenti che se ne sono allegramente sbattuti.

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    1. i parenti in terapia inensiva non possono rimanere,entrano uno alla volta solo in un ora durante la giornata

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    2. Vero anonimo nn si può entrare. Queste cose succedono quando il personale è insufficiente io ci lavoro da 22 anni è sò che il personale manca

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  2. Se il paziente era confuso e soprattutto agitato le sponde probabilmente le avrebbe scavalcate e sarebbe comunque caduto...e in quel caso forse avrebbero accusato l'infermiere per avergliele apposte queste sponde...senza parole!

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    1. Hai moltissima ragione tutti questi agitati scavalcano le sponde e la caduta e' più pericolosa,e' la autorisazione per mettere queste sponde lo fa solo il medico e ben firmato perche stato cosi impostato e' un legge,e quindi da sapere che non si garantisce la protezione in pazienti agitati ,ci sono altri mezzi di contensione,bisognava avere una infermiera solo per lui,ma chi lo sa.. che queste e' più felice di andarsene che restare... allora ..mi sembra molto ingiusto ,vedo che e' molto facile soluzionare il caso, colpevizando a gli infermiere che fanno mille cose perché sono poche, sempre poche cosi risparmiano y la qualità del lavoro ....? vogliono miracoli ..gli Infermiere sffrutate lasciano la vita a pezzi e sempre saranno ilasciugamano degli altri al momento di afrontare una sitiazione del genere.Fa comodo...!!!!???.

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    2. in questo caso ..si tratta solamente di fatalita'...sicuramente l infermiere ha agito in buona fede..infatti non voleva contravenire alla richiesta del paxiente...

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  3. la questione è alquanto complicata.
    Nella mia realtà l'utilizzo delle sponde al letto deve essere prescritto dal medico quale mezzo di contenzione.Senza prescrizione non possono essere utilizzate!
    Ora mi domando: se le sponde vengono usate senza prescrizione siamo colpevoli di aver contenzionato un paziente limitandone la libertà;se non le usiamo siamo colpevoli di non aver preventivamente limitato le cadute accidentali: ma come dobbiamo comportarci senza rischiare di utilizzare comportamenti che ci possono comunque dqneggiare?

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  4. Mi chiedo se non fosse possibile sedare il paz ?il medico di guardia se era presente autorizzava l'utilizzo delle sponde o altre contenzioni informando i familiari e/o somma.va farmaci...E forse l'infermiera doveva tutelarsi meglio..

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  5. cq alla fine è sempre colpa nostra !!!! se le metti perchè le metti se non le mettiperchè non le metti !!!se lo sedi lo sedi troppo eccc siamo sempre prese di mira noi e i medici? il pz era giå agitato dal mattino perchè nonha pensato di sedarlo!!!

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  6. sempre mettere le sponde..io le metto anche ai giovani, spiegando loro che e' solo una misura preventiva, a tutela della loro integrita' fisica, esempio, se si addormentano...io lavoro in ps, sinceramente non si e' mai lamentato nessuno, perlomeno sin ora....ai paz agitati addirittura abbassiamo la lettiga sino quasi al livello del pavimento, tante volte cadessero perlomeno si limiterebbero i danni....la presenza del parente purtroppo non ci assolve....molto spesso lasciano incustodito il paz, o per andare in bagno, o per andare a telefonare, o per andare a mangiare, il piu' delle volte senza avvisarci...

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  7. Ragazzi,
    la rabbia ci si assale, ma le cose stanno cambiando, si fanno sempre più complicate, dobbiamo tutelarci, e tutelare il paziente.
    Purtroppo esiste una responsabilità chiamata di spedalità, che consiste nel garantire non solo l'assistenza generale del paziente, ma anche quegli obblighi accessori di protezione .

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  8. Il problema è che adesso,non siamo più addetti all'assistenza e alla cura degli utenti, ma diventiamo carcerieri, se mettiamo le sponde, crudeli, se mettiamo le pastoie, vagabondi, se sediamo i pazienti. Il nostro lavoro è diventato uno schifo e non c'è nessuno, e sottolineo nessuno, che ci tuteli veramente, a partire dal collegio fino ad arrivare ai sindacati. Tutto qui.

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  9. Gia ' ...l unica colpa della collega e' stata quella di nn schiodare il medico,e farsi mettere( nero su bianco ..magari x nn svegliarlo)....cmq mi spiace davvero...facciamo un lavoro pesante,da un punto di vista fisico,con turni e orari massacranti,saltando anche i riposi..che psichico..cercando di mantenere calma e sangue freddo in qualsiasi situazione...maneggiamo la vita delle persone... e spesso torniamo a casa spossati..,senza piu energie da dare alla nostra famiglia..xke' questo lavoro te le succhia...e x uno stipendio misero...ke ingiustizia!

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  10. Colleghi il fatto è che nn si può + lavorare nella sanità, appena sbagli di una virgola ti arriva l'avviso di garanzia, tra cui gli avvocati ci bagnano il pane in queste notizie.
    Io se potessi andare con 35 anni di servizio scapperei come il grande Mennea

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  11. Lavoro da anni in medicina dove di pazienti confusi ce ne sono fin troppi. Il fatto delle bandine se metterle o non metterle è sempre stato un problema. Logicamente i parenti di tali pazienti spesso sono assenti e anche se invitati a stare accanto al paziente, trovano scuse per non farlo, ma sono velocissimi a colpevolizzare in caso di cadute o altro. Cosa fare allora? Nella mia realtà se il apziente è molto agitato e confuso, prima di tutto avviso il medico,poi i parenti, e se questi accampano delle scuse per non stare accanto al parente, il medico prescrive un sedativo, poi sta a lui decidere se posizionare o meno le bandine (e lo scrive anche sulla cartella clinica). Se poi il paziente cade.... i parenti erano avvisati e il medico anche.

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  12. Mai fare l'infermiere .

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  13. per 1500 euro di merda manca poko che ce lo ficchino su per il culo! a questo punto è meglio fare le rapine almeno guadagni più grana e riski meno.professionisti per favore non prendiamoci in giro.

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  14. spero in un sogno... un giorno vengano abbattute tutte le stanze dei medici di guardia che sono pagati a 3000 euro/mese per dormire tranquillamente... e stiano tutta la notte nelle infermerie a vedere come ci sudiamo il pane.. e come restiamo storditi x 2 gg dopo una nottata in reparto... loro non hanno neanke idea perchè stanno comodi nel loro lettino.. vorrei capire qual'è questa legge che li autorizza a dormire... se ci fosse stato quel medico accanto al povero infermiere avrebbe subito dato un calmante pur non sentire piu quel paz x come si agitava..

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  15. Qualche 15 anni fà in Francia, se non ricordo male ..morì una donna di 70 e rotti anni con la testa incastrata tra le sbarre di ferro allora, non ricordo i dettagli, ci fu casino allora ma poi non si è fatto nulla.
    Vedete come puo essere pericoloso posizionare le sbarre di contenimento Anche. Quindi diventerà un problema decidere per si o no. Per quanto mi riguarda da ora in poi chiederò l'autorzzazione al medico di guardia, lo lamento ma non posso rischiare la galera per una testa di cazzo (scusatemi)

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  16. sempre, sempre , sempre sbarellare il medico di guardia!!! Sono pagati per dare assistenza come noi e il fatto che dormono la notte, non deve metterci nei guai. Capita che bestemmino quando si chiamano, ma preferisco farli bestemmiare che assumermi responsabilita' non mie! E se nonostante tutto non rispondono alla chiamata, c'e' sempre la possibilita' di denunciare alla direzione sanitaria. Non gli faranno nulla, ma in ogni caso, denuncia in copia in mano, davanti ad un giudice si e' scagionati!

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  17. robe da pazzi hanno appena condannato altri infermieri perchè apponendo le sbarre in pratica avevano applicato una "misura di contenzione arbitraria" in pratica ma che dobbiamo fa'?

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  19. mauriudine@libero.it9 gennaio 2014 alle ore 12:04

    La sentenza è perfettamente giusta. Premesso che le sentenze non si discutono .... ognuno deve assumersi le sue responsabilità .. se l'obbligo era quello andava applicato ... e non sarebbe stata arbitraria ... una cosa arbitraria non è stabilita da chi ne ha facoltà.

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  20. ma chi è l'avvocato '? topo gigio? è chiaro che in ogni caso l'inrermiere verrebbe condannato. se con le sponde fosse caduto i danni sarebbero stati più ingenti. se i familiari fossero stati contrari la denuncia sarebbe di sequestro di persona ma sedare? e il medico perchè non è stato condannato per in culpa vigilando?sedare un paziente molto agitato il non farlo lrdr i diritti umani e quelli del malato

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  21. Forse l'infermiera avrà sbagliato ha non mettere la spondina ma queste non evitano le cadute in pazienti agitati anzi aumentano in molti casi l'agitazione e la caduta e più deleteria visto che il paziente cerca di scavalcarla, la soluzione migliore è sedare il paziente oppure usare le nuove cinture di contenzione con chiusura calamita e fissate al letto,pero' anche per questo tipo di contenzioni ci vuole il consenso dei parenti e la prescrizione del medico.

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