Le norme per prevenire le ferite da taglio e da punta
Approda alla Conferenza Stato-Regioni la bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 201/32/Ue.

Con quello che ormai potremmo definire “tradizionale” ritardo (alla Direttiva doveva essere data attuazione entro lo scorso 11 maggio), anche il nostro Paese sembra intenzionato a procedere finalmente al suo recepimento, in mancanza del quale non potremo sfuggire all’ennesima procedura di infrazione da parte dell’Unione. Senza considerare le conseguenze sulla salute che la mancata adozione delle misure preventive determinerà.
Quanto al contenuto, in due soli articoli (il secondo dei quali si limita, sostanzialmente, a sancire che le misure da adottare non dovranno comportare maggiori oneri per la finanza pubblica), lo schema del provvedimento approdato alla Stato-Regioni integra e modifica il decreto legislativo n.81 del 2001, inserendovi un Titolo X-bis.
In sintesi, i sei articoli che vengono aggiunti al decreto del 2008 delineano il campo di applicazione del provvedimento (individuando i soggetti interessati); fornisce le definizioni necessarie ai fini della chiarezza applicativa; identifica le misure generali di tutela per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati; richiama la necessità che nella valutazione dei rischi si includa la determinazione del livello di rischio espositivo alle malattie che possono essere contratte nell’ambiente di lavoro ospedaliero e sanitario, in modo tale da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite o punture e contatto con sangue o altro potenziale vettore di infezione; individua le misure di prevenzione specifica che devono essere adottate nel caso in cui si evidenzi rischio concreto di ferite da taglio o da punta con pericolo di infezioni; prescrive l’adozione delle procedure da adottare in caso di ferite, compresa la corretta notifica degli infortuni e il monitoraggio, con la registrazione e l’analisi delle cause e circostanze che hanno determinate il verificarsi dell’evento.
Tra le misure specifiche per un’efficace prevenzione, sono indicate, tra le altre, l’eliminazione dell’uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati; la dotazione di meccanismi di protezione e di sicurezza; sistemi di lavoro sicuri; procedure sicure per l’utilizzo e l’eliminazione di dispositivi taglienti; il divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi; l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la vaccinazione.
Inoltre, il provvedimento definisce la disciplina sanzionatoria, introducendo una serie di obblighi e adempimenti la cui violazione da parte del datore di lavoro e dei dirigenti della struttura è punita con l’arresto da tre a sei mesi e un’ammenda tra 2.740 e 7.014,40 euro.
Fonte: ipasvi
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