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Art. 21 del CCNL del 1° settembre 1995 - PERMESSI RETRIBUITI




Di seguito si riporta in maniera integrale l'art. 21 del CCNL del 1° settembre 1995, relativo ai PERMESSI RETRIBUITI che possono essere concessi al personale di tutto il comparto sanità.


CAPO IV

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE

ART. 21

(PERMESSI RETRIBUITI)



1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svol-gimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno;

lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento.


2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debi-tamente documentati, compresa la nascita di figli.


3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.


4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.


5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione non-ché il trattamento accessorio indicato nella tabella 1 allegata al presente con-tratto.


6. I permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.


7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche disposizione di legge.


8. Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.


9. Il presente istituto, che sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto, entra in vigore dal 1 gennaio 1996.


4 commenti:

  1. Ciao Lorenzo ho scritto anche io un post sui permessi retribuiti sul mio blog, dimmi cosa ne pensi.

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  2. Ciao Fabio...l'articolo è del contratto del '95, ancora in vigore quindi visto che abbiamo avuto negli anni solo integrazioni di quello!!!
    In realtà nel mio ambiente lavorativo noto ancora situazioni nelle quali non vengono concessi...soprattutto quelli per i corsi ECM. Forse neanche tutti i nostri colleghi conoscono l'articolo...ecco perchè l'ho riportato in maniera integrale come pubblicato dall'ARAN.
    Vorrei però avere testimonianze di altre realtà lavorative...

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  3. Hai ragione, quello dei permessi retribuiti per gli infermiere è sempre un argomento spinoso, purtroppo a causa sempre delle " esigenze di servizio" croniche, partecipiamo pochissimo agli eventi formativi, forse creandoci qualche danno....non di poco conto...

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  4. tra i permessi personali art. 21 nel comparto sanità è previsto anche quello per recarsi al comune per il rilascio del Passaporto?

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Grazie per il tuo commento. Quotidiano Infermieri

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