Art. 21 del CCNL del 1° settembre 1995 - PERMESSI RETRIBUITI
Di seguito si riporta in maniera integrale l'art. 21 del CCNL del 1° settembre 1995, relativo ai PERMESSI RETRIBUITI che possono essere concessi al personale di tutto il comparto sanità.
CAPO
IV
INTERRUZIONI
E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
ART.
21
(PERMESSI
RETRIBUITI)
1.
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti casi da documentare debitamente:
–
partecipazione
a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svol-gimento delle
prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque
connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
–
lutti
per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini
entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento.
2.
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno,
3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o
familiari debi-tamente documentati, compresa la nascita di figli.
3.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione di matrimonio.
4.
I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli
effetti dell’anzianità di servizio.
5.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera
retribuzione non-ché il trattamento accessorio indicato nella
tabella 1 allegata al presente con-tratto.
6.
I permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni,
ad altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da
specifiche disposizione di legge.
8.
Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991,
n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994,
n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni
favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle
Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli
orari di lavoro.
9.
Il presente istituto, che sostituisce la disciplina legislativa e
contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto, entra in
vigore dal 1 gennaio 1996.
Ciao Lorenzo ho scritto anche io un post sui permessi retribuiti sul mio blog, dimmi cosa ne pensi.
RispondiEliminaCiao Fabio...l'articolo è del contratto del '95, ancora in vigore quindi visto che abbiamo avuto negli anni solo integrazioni di quello!!!
RispondiEliminaIn realtà nel mio ambiente lavorativo noto ancora situazioni nelle quali non vengono concessi...soprattutto quelli per i corsi ECM. Forse neanche tutti i nostri colleghi conoscono l'articolo...ecco perchè l'ho riportato in maniera integrale come pubblicato dall'ARAN.
Vorrei però avere testimonianze di altre realtà lavorative...
Hai ragione, quello dei permessi retribuiti per gli infermiere è sempre un argomento spinoso, purtroppo a causa sempre delle " esigenze di servizio" croniche, partecipiamo pochissimo agli eventi formativi, forse creandoci qualche danno....non di poco conto...
RispondiEliminatra i permessi personali art. 21 nel comparto sanità è previsto anche quello per recarsi al comune per il rilascio del Passaporto?
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