Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13 febbraio 2009, n. 6491
La Corte d'Appello di
Torino, con sentenza 12/5/2008, confermava quella in data 8/10/2004 del
Tribunale di Alessandria, che aveva dichiarato M. P. colpevole di concorso nel
reato di abusivo esercizio della professione di infermiere, perché, quale
legale rappresentante della società a responsabilità limitata
“Xxxxxxxxxxxxxxxxx”, aveva preso in appalto la gestione del servizio
infermieristico presso il reparto riabilitazione della “Yyyyyyyyyyyyy.” di
Alessandria e aveva fatto lavorare presso tale struttura sanitaria infermieri
(dipendenti della detta Cooperativa) non iscritti al relativo albo
professionale.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio
difensore, l'imputato, lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione della
legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione
della legge penale, con riferimento alla ritenuta necessità della iscrizione
all'albo degli infermieri, adempimento questo previsto solo per gli infermieri
esercenti la libera professione e non per quelli che prestano attività
lavorativa per conto di una struttura sanitaria e non hanno alcun rapporto
diretto di prestazione d'opera professionale con i pazienti.
Il ricorso è fondato.
Il Giudice
distrettuale ha accertato, in punto di fatto, che l'imputato, nella qualità di
legale rappresentante della società cooperativa innanzi citata, aveva
assicurato alla “Yyyyyyyyyyyyy.”, in esecuzione del contratto d'appalto di
servizio con la stessa stipulato, prestazioni lavorative di infermieri
professionali, dipendenti della cooperativa, in possesso di regolare titolo
abilitante ma non iscritti nel relativo albo.
Ciò posto, osserva la
Corte che l'iscrizione all'albo professionale configura un atto di accertamento
costitutivo, operante erga omnes, dello status di professionista
ed è imposta soltanto a coloro che esercitano la “libera professione” mediante
contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti.
L'obbligo d'iscrizione nell'apposito albo degli
esercenti la libera professione di infermiere (art. 8 d.lgs. C.P.S. n. 233/’46)
è, in sostanza, strettamente connesso alla necessità di portare a conoscenza
del pubblico quali siano le persone autorizzate ad esercitare tale professione
e di garantire che le stesse siano sottoposte alla vigilanza dei competenti
Collegi per eventuali aspetti disciplinari e per l'osservanza delle tariffe
predisposte. Esercitare liberamente una professione significa compiere atti
caratteristici della stessa, cioè a dire una persona, dotata di un corredo
particolare di cognizioni tecnico-scientifiche, pone tale suo bagaglio
culturale, in piena autonomia e a fine lucrativo, a disposizione della
potenziale utenza con continuità e sistematicità, il che lascia intuire il
notevole rilievo etico-sociale della professione medesima e la necessità che la
stessa sia, per così dire, monitorata attraverso l'iscrizione dell'esercente
nell'apposito albo previsto dalla legge.
L'obbligo d'iscrizione non sussiste, invece, per gli
infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono
legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata,
direttamente o indirettamente accreditata presso la Pubblica Amministrazione,
considerato che in tale caso non esplicano “attività professionale mediante
contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti”, non necessitano di
una sorveglianza sulle tariffe applicate, in quanto percepiscono uno stipendio
fisso, rispondono disciplinarmente al loro datore di lavoro al quale sono
legati da rapporto gerarchico, devono incontrare - nello svolgimento delle loro
funzioni - il gradimento e la piena soddisfazione della struttura sanitaria
presso la quale lavorano, anche se quest'ultima non è pubblica ma è comunque
accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Tale conclusione trova un preciso aggancio normativo
nell'art. 10 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, che prevede per gli operatori
sanitari che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici la mera
possibilità dell'iscrizione all'albo, con conseguente assoggettamento alla
disciplina dell'Ordine o del Collegio, “limitatamente all'esercizio della
libera professione”, ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti
dell'ente dal quale dipendono.
Tale previsione normativa deve intendersi estesa, per
una coerenza del sistema, anche agli operatori sanitari che prestano la loro
attività in strutture private accreditate, che per essere tali devono comunque
garantire adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico
riferimento alla qualificazione professionale del personale effettivamente
impiegato o alla qualità delle prestazioni erogate.
In entrambi i casi testé citati, l'utenza fa
affidamento sulla garanzia offerta dalla struttura sanitaria alla quale si
rivolge, sia essa pubblica o privata convenzionata, e non instaura un rapporto
diretto con il singolo operatore sanitario che in essa lavora; la prestazione
di quest'anno non è espressione del libero esercizio professionale ma adempimento
di un dovere connesso al rapporto che lo lega alla detta struttura, con
l'effetto che, per l'esercizio di tale attività, non è richiesta l'iscrizione
al relativo albo ma è sufficiente il possesso del titolo abilitante. Non viene
in rilievo il tipo di rapporto che lega il professionista alla struttura
sanitaria, ma la prestazione di fatto offerta dal medesimo nell'ambito
dell'organizzazione interna dell'ente.
Dovendosi, pertanto, escludere, sulla base delle
argomentazioni sviluppate, l'obbligo di iscrizione all'albo degli infermieri
professionali comunque inseriti nell'organigramma della “Yyyyyyyyyyyyy.”,
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il
fatto non sussiste.
P.Q.M.Annulla senza rinvio
la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Infermieri: sentenza che puo' abrogare il pagamento della rata al Collegio IPASVI
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lunedì, settembre 09, 2013
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Qualcuno si è dimenticato la Legge 43/2006 (art.2 comma 3)???
RispondiEliminaNonostante ciò il giudice ha accettato il ricorso bypassando la legge obbliga l'iscrizione al collegio..
EliminaCioè..
RispondiEliminacioè paghiamo l'iscrizione al collegio ma non è obbligatoria se non per chi esercita come libero professionista.
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