CONGEDO PARENTALE
CONGEDO PARENTALE
1) LAVORATRICI E LAVORATORI DIPENDENTI
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il rapporto di
lavoro sia in essere.
Lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo
determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
- se il
periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino
sono necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente
l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si
protraggono nell'anno successivo;
- se il
periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino
successivi al primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di
lavoratore (iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in
agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure nello
stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima
dell'inizio del congedo).
Il congedo parentale non spetta ai genitori
disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori
a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o
durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene
meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
QUANDO SPETTA
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto
di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 8 anni di vita del bambino per un
periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora
il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito
dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- alla
madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a 6 mesi;
- al
padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso
si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a 3 mesi
- al
padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione
obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e
anche se la stessa non lavora.
- al
genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a 10 mesi;
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o
affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei
genitori naturali, e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore
nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o
affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
QUANTO SPETTA
genitori naturali, possono usufruire dell’indennità per congedo
parentale:
- entro i
primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre
e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media
giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente
l’inizio del periodo indennizzabile;
- dai 3
anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i
genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non
fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale
del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del
trattamento minimo di pensione.
genitori adottivi o affidatari, possono usufruire dell’indennità
per congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando
la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile:
- entro i
3 anni dall'ingresso in famiglia del minore, indipendentemente dalle
condizioni di reddito del richiedente, per un periodo di congedo
complessivo di sei mesi tra i due genitori;
- dai 3
anni e un giorno agli 8 anni dall'ingresso in famiglia del bambino nel
caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni
dall’ingresso in famiglia , o per la parte non fruita, il congedo verrà
retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente
risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di
pensione.
2) LAVORATRICI E LAVORATORI ISCRITTI
ALLA GESTIONE SEPARATA
A CHI SPETTA
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata (Legge 335/95) possono richiedere
il congedo parentale a condizione che:
- siano
iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie
assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- siano
iscritti alla gestione separata in qualità di professionisti, di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non
siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie;
- possano
far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento
ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità;
- sussista
un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si
colloca il congedo parentale;
- vi sia
l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Per il riconoscimento del diritto al padre iscritto
alla gestione separata occorre che siano state versate almeno 3 mensilità
di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni:
- morte o
grave infermità della madre;
- abbandono
del figlio;
- affidamento
esclusivo del bambino al padre;
- adozione
o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione
separata, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non
pensionati, spetta una indennità per congedo parentale, per massimo 3 mesi
entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età.
QUANTO SPETTA
L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del
periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da
attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi
presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
3) LAVORATRICI AUTONOME
A CHI SPETTA
Lavoratrici autonome, che abbiano effettuato il
versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio
il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione
dall’attività lavorativa.
QUANDO SPETTA
Per Lavoratrici autonome il congedo parentale
spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età.
Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino alle condizioni sopra indicate.
QUANTO SPETTA
L’indennità corrisposta è pari al 30% della
retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via
sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre
lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici
mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli
oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina “Voucher baby sitting – asili nido” dedicata a quanto disposto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare INPS n.48 del 28 marzo 2013.
La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
RIPOSI ALLATTAMENTO
A CHI SPETTA
Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le
lavoratrici/lavoratori dipendenti (non hanno diritto le colf/badanti e le
lavoratrici a domicilio, lavoratrici autonome e parasubordinate) a condizione
che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in
corso e che il minore sia vivente.
Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
Il lavoratore padre non può richiedere l’allattamento se:
- la
madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o
facoltativa;
- la
madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per
sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause
lavorative per part-time verticale).
QUANDO SPETTA
La lavoratrice/il lavoratore dipendente ha diritto
fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento, entro
un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia a:
- 2 ore
al giorno di riposo per allattamento se l'orario di lavoro è pari o
superiore alle 6 ore giornaliere;
- 1 ora
al giorno di riposo per allattamento se l'orario stesso è inferiore
alle 6 ore;
I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di:
- adozione
o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia
anche in date diverse;
- parto
gemellare o plurimo.
QUANTO SPETTA
Spetta una indennità pari all'ammontare dell'intera
retribuzione.
LA DOMANDA
A) Congedo parentale (maternità facoltativa)
La domanda di congedo parentale deve essere presentata
all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
- WEB – servizi telematici
accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso
il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact
Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n.
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore
telefonico;
- Patronati
,attraverso
i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio
del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati
solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal
datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente
dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a
termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato). Per le lavoratrici e
i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il
pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).
Se Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Inps atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).
B) Riposi per allattamento
La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti,
deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo per
allattamento richiesto:
- direttamente
ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata
all’INPS) per le lavoratrici;
- sia
alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i
lavoratori.
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