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DEFIBRILLATORE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI: FINALMENTE LEGGE. MA COS'È E CHI PUÒ USARE IL DEFIBRILLATORE?

Un defibrillatore in ogni impianto sportivo: finalmente è legge

«Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo (…) e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita».

Recita così il capo 11 dell'articolo 7 del decreto Balduzzi, convertito in legge lo scorso 26 aprile, e che segna un punto fondamentale nella lotta alla morte da arresto cardiaco improvviso: in forza di questa legge, le società sportive professionistiche e dilettantistiche dovranno dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, l'apparecchio salvavita.

La Lombardia è una delle sette regioni italiane ad avere regolamentato il governo del territorio in materia: ciò significa che il defibrillatore deve essere registrato presso una delle centrali operative del 118 (ovvero l’Areu), poiché chiunque può utilizzare lo strumento a patto che sia formato nei corsi di abilitazione. Non serve invece un «tagliando» sull’oggetto, dotato di manutenzione intelligente: con segnali acustici o visivi dopo l’autotest, indica guasti e batteria scarica. Resta da chiedersi quale defibrillatore sia affidabile: la risposta può arrivare dal modulo di progetto richiesto dal 118 che, accettando la registrazione dello strumento, ne certifica la buona funzionalità.

Ma cos'è il Defibrillatore ( DAE oppure AED )

Il defibrillatore semiautomatico (spesso abbreviato con DAE, defibrillatore automatico esterno, o AED, automated external defibrillator) è un dispositivo in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l'arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.
Nei casi sopra elencati il defibrillatore determina automaticamente se è necessaria una scarica e seleziona il livello di energia necessario. L'utente che lo manovra non ha la possibilità di forzare la scarica quando il dispositivo segnala che questa non è necessaria.
Il funzionamento avviene per mezzo dell'applicazione di piastre adesive sul petto del paziente. Quando tali elettrodi vengono applicati al paziente, il dispositivo controlla il ritmo cardiaco e - se necessario - si carica e si predispone per la scarica. Quando il defibrillatore è carico, per mezzo di un altoparlante, fornisce le istruzioni all'utente, ricordando che nessuno deve toccare il paziente e che è necessario premere un pulsante per erogare la scarica.
Dopo ciascuna scarica, il defibrillatore si mette in "attesa" e dopo due minuti (circa 5 cicli di RCP) rieffettua l'analisi del ritmo cardiaco e se necessario rieffettua la scarica.
All'interno del DAE è presente una piccola "scatola nera", tipo quella presente sugli aerei, e dal momento in cui il DAE, viene acceso, registra tutti i rumori ambientali (voci...), in più registra l'elettrocardiogramma del paziente dal momento in cui vengono collegate le piastre.

Chi può usare il defibrillatore?

Legge 3 aprile 2001, n.120

Art.1.
E’ consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
   
Art.2.
Le regioni e le provincie autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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