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INFERMIERI: COS'E' IL REATO? | A CURA DI LORENZO D'AMICO

Cos'è il REATO?

Dal punto di vista meramente formale il reato può essere definito come quel “fatto giuridico volontario illecito al quale l’ordinamento ricollega come conseguenza una sanzione penale”. Bisogna poi distinguere all’interno dei reati i “DELITTI” e le “CONTRAVVENZIONI”, ai sensi dell’art. 39 c.p. la distinzione è data dalla diversa specie delle pene. L’art. 17 c.p. poi dispone che le pene principali per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa, mentre quelle principali per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.
Ogni reato è frutto del comportamento umano e quindi presuppone necessariamente un soggetto che lo compia. Soggetto attivo è chi realizza il fatto tipico previsto dalla legge.
A seconda del soggetto che compie il reato si possono distinguere reati comuni e reati propri.
I reati comuni possono essere commessi da chiunque, indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive, mentre i reati propri richiedono una speciale qualifica del soggetto attivo, che prende il nome di “intraneus”. Un esempio tipico di reato proprio nel nostro settore è ad esempio l’omissione di referto che può essere commessa solo da chi riveste la qualifica di esercente una professione sanitaria, mentre l’omicidio è un reato comune perché può essere commesso da chiunque.
La “persona offesa dal reato” è invece il soggetto passivo titolare del bene o interesse tutelato dalla norma penale che viene leso dal soggetto attivo.
Il reato è essenzialmente composto da tre elementi:
1.     Il fatto tipico, descritto dal legislatore nella norma incriminatrice, che è costituito da un elemento oggettivo (condotta, evento e nesso di causalità) e da un elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintezione);
2.     L’antigiuridicità;
3.     La colpevolezza intesa come rimproverabilità del soggetto.

I principali reati a cui può incorrere il professionista sanitario sono:
ü Esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.)
ü Somministrazione e detenzione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.)
ü Rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)
ü Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
ü Rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.)
ü Omissione di referto (art. 365 c.p.)
ü Lesioni personali (per DOLO art. 582 c.p., per COLPA art. 590 c.p.)
ü Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

A cura di Lorenzo D’AMICO
(Infermiere Forense)


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