INFERMIERI: COS'E' IL REATO? | A CURA DI LORENZO D'AMICO
Cos'è il REATO?
Dal
punto di vista meramente formale il reato può essere definito come quel “fatto giuridico volontario illecito al
quale l’ordinamento ricollega come conseguenza una sanzione penale”.
Bisogna poi distinguere all’interno dei reati i “DELITTI” e le “CONTRAVVENZIONI”,
ai sensi dell’art. 39 c.p. la
distinzione è data dalla diversa specie delle pene. L’art. 17 c.p. poi dispone che le pene principali per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa,
mentre quelle principali per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.
Ogni
reato è frutto del comportamento umano e quindi presuppone necessariamente un
soggetto che lo compia. Soggetto attivo
è chi realizza il fatto tipico previsto dalla legge.
A
seconda del soggetto che compie il reato si possono distinguere reati comuni e
reati propri.
I
reati comuni possono essere commessi
da chiunque, indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche
soggettive, mentre i reati propri
richiedono una speciale qualifica del soggetto attivo, che prende il nome di “intraneus”. Un esempio tipico di reato
proprio nel nostro settore è ad esempio l’omissione di referto che può
essere commessa solo da chi riveste la qualifica di esercente una professione
sanitaria, mentre l’omicidio è un reato comune perché può essere
commesso da chiunque.
La
“persona offesa dal reato” è invece il soggetto passivo titolare del bene o
interesse tutelato dalla norma penale che viene leso dal soggetto attivo.
Il
reato è essenzialmente composto da tre elementi:
1. Il fatto tipico,
descritto dal legislatore nella norma incriminatrice, che è costituito da un
elemento oggettivo (condotta, evento e
nesso di causalità) e da un elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintezione);
2. L’antigiuridicità;
3. La colpevolezza
intesa come rimproverabilità del
soggetto.
I
principali reati a cui può incorrere il professionista sanitario sono:
ü Esercizio
abusivo di professione (art. 348 c.p.)
ü Somministrazione
e detenzione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.)
ü Rivelazione
di segreto professionale (art. 622 c.p.)
ü Omissione
di soccorso (art. 593 c.p.)
ü Rifiuto
di atti d’ufficio (art. 328 c.p.)
ü Omissione
di referto (art. 365 c.p.)
ü Lesioni
personali (per DOLO art. 582 c.p., per COLPA art. 590 c.p.)
ü Omicidio
colposo (art. 589 c.p.).
A cura di
Lorenzo D’AMICO
(Infermiere Forense)
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