ECM: LOTTA CONTINUA TRA CARENZA DI PERSONALE E PERMESSI RETRIBUITI NON CONCESSI!!! – a cura di Lorenzo D’AMICO
Sembra sempre di lottare contro i mulini a vento quando si richiede una giornata di permesso retribuito per l’aggiornamento obbligatorio ECM. La riduzione del personale infermieristico nelle corsie ospedaliere e la crisi che minaccia la sopravvivenza delle piccole e medie case di cura private, hanno portato negli ultimi anni ad un braccio di ferro tra datore di lavoro e dipendente, con quest’ultimo che, sempre più spesso, viene privato di quel diritto sancito dall’ art. 21 comma 1 del CCNL del 1995 (concetto ribadito dall’art. 16 del CCNL del 2001).
L’articolo recita:
ART. 21
(PERMESSI RETRIBUITI)
Spesso i corsi ECM aziendali sono carenti, o inadeguati alle esigenze formative del personale infermieristico.
Per ovviare a questi problemi, sempre più spesso, gli infermieri si trovano costretti a seguire corsi ECM a pagamento od organizzati da sigle sindacali, una differenza sostanziale con i corsi ECM organizzati per i medici dalle grandi società farmaceutiche, congressi “GRATIS”, organizzati in resident od hotel di lusso a costo “ZERO”.
Nonostante tutto ciò, l’infermiere oggi vede negarsi i permessi retribuiti per l’aggiornamento, e come se non bastasse anche l’attuale normativa ECM non ci aiuta…SIAMO L’UNICA PROFESSIONE AD AVERE UN LIMITE SULLA PERCENTUALE DEI CORSI FAD ACCREDITATI DA POTER SEGUIRE!!! (di seguito leggete l’approfondimento sulle REGOLE ECM).
Proprio questi problemi hanno portato ad una recente sentenza del Tribunale di Pescara del 26 giugno di quest’anno n°887, nella quale il giudice finalmente ha dato ragione a noi infermieri!!! Leggetela cliccando sul seguente link:
http://www.ailf.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=361:ecm-negato-azienda-condannata&catid=35:sentenze&Itemid=2
APPROFONDIMENTO REGOLE ECM:
Non si possono recuperare i crediti non maturati negli anni precedenti. Previsto uno 'sconto del 20% per chi ha ottenuto un numero elevato di crediti nel triennio precedente: potrà soddisfare l'obiettivo di questo triennio con 120 crediti anziché 150.
Sono riconosciute ai fini ECM le seguenti tipologie di attività formativa:
• Docenza e tutoring
• Training individualizzato (formazione sul campo FSC)
• Gruppi miglioramento o di studio, commissioni, comitati Attività di ricerca (formazione sul campo FSC)
• Audit clinico e/o assistenziale (formazione sul campo FSC)
• Formazione Residenziale (fino a 20 partecipanti)
• Formazione a distanza (FAD) (con tutor o senza tutor)
Il numero massimo di crediti acquisibili attraverso:
• congressi, convegni, simposi e conferenze (tipologia 2)
• gruppi di miglioramento (tipologia 5)
• attività di ricerca (tipologia 6)
• docenze e tutoring (tipologia 10)
non può eccedere il 60% vale a dire 90 crediti nei 3 anni.
Non esistono limitazioni al numero di crediti che si possono acquisire tramite FAD, con l'unica eccezione degli infermieri, per i quali il limite è del 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni.
La nuova ECM limita inoltre il numero di crediti acquisibili attraverso la partecipazione ad eventi sponsorizzati, che non può superare un terzo del totale (50 crediti su 150 o 40 crediti su 120).
Fonte approfondimento: Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 DPCM del 26 Luglio 2010
Concordo pienamente, le aziende hanno ha disposizione 1%del fondo per la formazione, è sono una palanca di soldi ( nostri).
RispondiEliminaPer contro gli infermieri ( parlo nella mia azienda ) fanno poche richieste per l'aggiornamento obbligatorio e facoltativo.
E anche vero che ci vorrebbe più informazione per l'utilizzo di questi fondi