Tribunale di Trieste: Illegittima l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici
INFERMIERI E PARI OPPORTUNITA’
lunedì, 08 luglio 2013
Tribunale di Trieste: Illegittima
l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici
Tribunale di Trieste, sez. lavoro,
decreto ex artt. 700 e 669 c.p.c. d d.04.07.2013
(http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_trieste_decreto04072013.pdf)
ll giudice del lavoro del Tribunale di
Trieste, con decreto dd. 4 luglio 2013, ordina all’Azienda Ospedaliera Ospedale
di Circolo di Melegnano (prov. di Milano) di ammettere alle prove del
concorso pubblico per un' infermiera professionale pediatrico una
cittadina di Paese terzo non membro dell'UE lungosoggiornante in Italia e
dunque titolare del permesso di soggiorno CE di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/98
di recepimento della direttiva 2003/109; infermiera che era stata
esclusa dal concorso per mancanza del requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria.
Il giudice del lavoro del Tribunale di
Trieste ha accolto la richiesta di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc
proposto dall’ infermiera professionale di nazionalità serba che si era vista
escludere dal concorso pubblico dall’Azienda Ospedaliera. Il giudice ha
ritenuto la sussistenza tanto della fondatezza prima facie del ricorso
proposto, quanto del periculum in mora in quanto i tempi necessari per
l’instaurazione del giudizio previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 286/98, anche
nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale
comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto
pregiudicare l’affermato diritto della ricorrente alla partecipazione.
Nel decreto, il giudice del lavoro di
Trieste considera che il diritto dei cittadini stranieri di Paesi terzi non
membri dell’UE regolarmente soggiornanti in Italia a partecipare ai concorsi
pubblici si fonda innanzitutto sugli obblighi internazionali scaturenti
dall’adesione e ratifica alla Convenzione OIL 143/1973, richiamata anche
dall’art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98. Ugualmente, essendo la ricorrente
titolare del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, vengono a
soccorrere anche le particolari disposizioni in materia di parità di
trattamento nell’esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma
contenute nella direttiva 109/2003 (art. 11). Nel caso specifico, il decreto
del Tribunale di Trieste ricorda come la stessa normativa interna preveda
espressamente la possibilità per lo straniero extracomunitario titolare
dell’equipollenza del titolo di studio di infermiere professionale, di essere
assunto a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie pubbliche (art. 40
c. 21 d.P.R. n. 394/99).
Il giudice del lavoro di Trieste ha
fissato udienza per la discussione nel merito del ricorso alla data del 23
luglio prossimo.
Il ricorso è stato presentato dinanzi al
Tribunale di Trieste, in quanto l’azione giudiziaria antidiscriminazione si
radica nel tribunale del luogo in cui il ricorrente ha domicilio, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 28 c. 2 d.lgs. n. 150/2011.
Fonte: http://109.232.32.23/unar/News.aspx?idNews=2090
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