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Il Consiglio di Stato boccia le stabilizzazioni senza concorso e i concorsi interamente riservati

 

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Regioni: e’ illegittima sia la stabilizzazione di dipendenti senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze, sia le disposizioni che permettono alle amministrazioni regionali la potestà di indizione di concorsi interamente riservati

sentenza del Consiglio di Stato Sez. V

In virtù della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la regola del pubblico concorso va applicata ai sensi dell’art. 97 Cost. anche al personale delle regioni – materia sottoposta alla potestà legislativa esclusiva di queste - da ciò consegue che non solo la stabilizzazione di dipendenti senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze dell’ente pubblico, è del tutto illegittima, ma lo sono anche quelle disposizioni che permettono alle amministrazioni regionali la potestà di indizione di concorsi interamente riservati (sentenza n. 169 del 2010) ovvero laddove i bandi possono fissare un limite minimo, da espandere discrezionalmente in sede di concorso, di posti riservati ai dipendenti.

Simili previsioni, oltre a contrastare con il suddetto principio del pubblico concorso, sono illegittime anche in riferimento ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 137 del 2013, nn. 99 e 51 del 2012). Quindi resta ammessa solamente l’ipotesi di un parziale riserva, poiché il concorso pubblico, per essere tale, deve essere aperto all’esterno e la riserva di posti a personale già dipendente oppure a particolari categorie deve essere giustificata da puntuali requisiti, ossia dalla peculiarità delle funzioni che il personale deve svolgere o da specifiche necessità funzionali dell’amministrazione (sentenza n. 99 del 2012): nel caso di specie la giustificazione può essere quella dei posti messi a concorso di ingegnere con particolari specializzazioni.

Ma lo svolgimento di un concorso con posti riservati, così come sottolineato dal TAR, deve rimanere un unico concorso nel quale i concorrenti esterni ed interni partecipano in condizioni di parità di fronte alle prove previste dal bando di concorso, e della riserva potrà tenersi conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori.

Solo in tale momento eventuali candidati idonei interni all’amministrazione che ha bandito il concorso potranno eventualmente superare concorrenti esterni con voto migliore, in quanto dotati di un titolo di preferenza, alla stregua delle previsioni del d.P.R. n. 497/1994 circa la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva successivamente alle prove orali.

E’ del tutto evidente che una diversa regolamentazione, ossia quella di prove preselettive separate tra esterni ed interni, se non anche quella della separazione delle prove scritte ed orali tra le due categorie, condurrebbe inevitabilmente a una struttura procedimentale di un concorso del tutto duplice e quindi, in buona sostanza, a due concorsi, l’uno pubblico e l’altro totalmente interno, la cui ammissibilità, come si è visto, difficilmente può superare il vaglio della legittimità costituzionale, fatte salve circostanze eccezionali (sentenza n. 205 del 2004). Senza contare poi, come evidenziato in primo grado, che due diverse preselezioni potrebbero costituire un meccanismo di riserva intermedia a favore dei candidati interni, potendo anche eventualmente amplificare la riserva di base già prevista.

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