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Precari della PA, il punto sulle stabilizzazioni

Il legislatore ha introdotto norme per il contenimento e il progressivo riassorbimento del fenomeno del precariato nella P.A., attraverso criteri più stringenti per la stipula dei contratti e lo svolgimento di concorsi riservati fino al 2016.
Il fenomeno dei lavoratori precari della pubblica amministrazione si è accumulato nel tempo ed è in parte collegato al blocco del turnover, di cui ha spesso costituito una forma di elusione.
Sul tema il legislatore è intervenuto dapprima con il decreto-legge n.54/2013, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2013 del termine di scadenza dei contratti a termine nella P.A. che superano il limite temporale prescritto dalla normativa vigente (contratti in scadenza, in virtù della precedente proroga, al 31 luglio 2013).
Successivamente, con il decreto-legge n.101/2013, il legislatore ha introdotto misure strutturali per il contenimento del fenomeno e, in prospettiva, il suo progressivo riassorbimento.
In primo luogo, il provvedimento precisa che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile nella P.A. è consentito per rispondere ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali. Estende, quindi, l’applicazione della disciplina sui contratti a termine (di cui al D.Lgs. 368/2001) alle P.A. (fermo restando, tuttavia, il divieto di trasformare il contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato). I contratti conclusi in violazione della legge sono considerati nulli, e comportano responsabilità erariale e dirigenziale ed il divieto di erogare la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità.
Con l’obiettivo di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, il provvedimento detta, in particolare, una disciplina per la stabilizzazione del personale precario (art. 4, commi 6-10), che passa attraverso la possibilità per le P.A., fino al 31 dicembre 2016 e nel limite massimo del 50% delle risorse disponibili per le assunzioni, dibandire concorsi riservati per assunzioni a tempo indeterminato di personale precario. Una norma di carattere transitorio consente alle pubbliche amministrazioni che nella programmazione del fabbisogno di personale prevedano di svolgere procedure di reclutamento, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze, fermo restando che la proroga non può andare oltre il completamento delle predette procedure concorsuali e, comunque, oltre il 31 dicembre 2016.
Da ultimo, la Legge 147/2013 (Stabilità 2014) ha disposto che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato (comma 529).

Fonte: giurdanella.it



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