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Infermieri - Nuove misure europee per prevenire le ferite da taglio e da punta.

Anche il nostro Paese ha recepito la direttiva comunitaria che introduce nuove norme per evitare lesioni da taglio e da punta nelle strutture sanitarie. Pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo.

Ci sono voluti quasi quattro anni, ma, alla fine, ce l’ha fatta anche l’Italia. Nei giorni scorsi, per la precisione il 10 marzo, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legislativo n.19 del 19 febbraio 2014 che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2010/32/UE per la prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario. A essere precisi, comunque, il ritardo effettivo con il quale il nostro Paese ha recepito la direttiva è inferiore a un anno, visto che si sarebbe dovuto darne attuazione entro l’11 maggio del 2013. Meglio tardi che mai, dice un popolare proverbio.
La direttiva recepisce l’accordo-quadro siglato dall’Associazione europea dei datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario (Hospeem) e dalla Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (Fsesp), siglato nel 2009 con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro degli operatori della sanità.
Il provvedimento con il quale il nostro Paese doveva recepire la direttiva comunitaria era approdato sul finire dello scorso anno alla Conferenza Stato-Regioni, che aveva espresso parere favorevole a condizione che non ne derivassero ulteriori oneri e che fosse previsto un anno di tempo per dare attuazione alle nuove disposizioni. Incassati alla fine di gennaio i pareri favorevoli anche della Camera e del Senato, il Governo ha quindi emanato il 19 febbraio il testo definitivo pubblicato appunto in Gazzetta il 10 marzo.
 
In sostanza, il contenuto del decreto legislativo è lo stesso del quale avevamo riferito alla fine dell’anno quando approdò alla Conferenza Stato-Regioni ( http://quotidianoinfermieri.blogspot.it/2013/11/Infermieri-puntura-ago.html ): due soli articoli, il secondo dei quali sancisce soltanto che le misure da adottare non dovranno comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il primo integra e modifica il decreto legislativo n.81 del 2001, aggiungendovi sette nuovi articoli.
In sintesi, il nuovo articolo 286-bis individua gli ambiti di applicazione del decreto, inserendovi tutti lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, indipendentemente dal tipo di contratto, compresi tirocinanti, apprendisti, studenti che seguono corsi di formazione e sub-fornitori. A seguire, vengono fornite le definizioni necessarie ai fini della chiarezza applicativa del provvedimento. L’articolato identifica poi le misure generali di tutela per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati; richiama la necessità che nella valutazione dei rischi si includa la determinazione del livello di rischio espositivo alle malattie che possono essere contratte nell’ambiente di lavoro ospedaliero e sanitario, in modo tale da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite o punture e contatto con sangue o altro potenziale vettore di infezione; individua le misure di prevenzione specifica che devono essere adottate nel caso in cui si evidenzi rischio concreto di ferite da taglio o da punta con pericolo di infezioni; prescrive l’adozione delle procedure da adottare in caso di ferite, compresa la corretta notifica degli infortuni e il monitoraggio, con la registrazione e l’analisi delle cause e circostanze che hanno determinate il verificarsi dell’evento.
Tra le misure specifiche per un’efficace prevenzione, sono indicate, tra le altre, l’eliminazione dell’uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati; la dotazione di meccanismi di protezione e di sicurezza; sistemi di lavoro sicuri; procedure sicure per l’utilizzo e l’eliminazione di dispositivi taglienti; il divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi; l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la vaccinazione.

Infine, il decreto introduce una serie di sanzioni per la violazione delle disposizioni del provvedimento, con l’arresto da tre a sei mesi e un’ammenda tra 2.740 e 7.014,40 euro a carico del datore di lavoro e dei dirigenti che se ne rendessero responsabili. 






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