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Dipendenti pubblici: assenze per visite, terapie, prestazionispecialistiche ed esami diagnostici

Il dipartimento della Funzione pubblica ha emanato una circolare esplicativa circa le assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici quali: terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Nello specifico, la circolare n. 2/2014 da una interpretazione del comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001 (TU pubblico impiego), così come modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“.
La legge di conversione, modificando introduce una disposizione in materia di gestione della malattia, ovvero di assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici, al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni.
In particolare, l’art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’attuale co 5 ter dell’art. 55 septies dispone che:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.
La giustificazione dell’assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell’istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Quindi, l’attestazione di presenza è consegnata al dipendente che la trasmetterà all’amministrazione di appartenenza oppure, l’attestazione verrà trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il filescansionato in formato PDF dell’attestazione.
Dall’attestazione debbono risultare:
  • la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige,
  • l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione,
  • il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.
La circolare chiarisce poi che, nell’attestazione non deve essere indicata la diagnosi, non trattandosi di una certificazione di malattia e,non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.
Per il caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all’amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro è sufficiente un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.
Tale certificazione però, dovrà essere presentata al datore di lavoro pubblico, prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi seguire le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate.
In questi casi l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
La circolare ricorda poi che l’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoposte a dovuto controllo da parte dell’amministrazione sul contenuto, provvedendo alla segnalazione all’autorità giudiziaria penale e procedendo per l’accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).
In allegato la Circolare n. 2/2014 del Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici



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